(massima n. 1)
I natanti non rientrano tra i «veicoli» ai quali si riferisce l'art. 180 c.s. Pertanto la omessa esibizione alla autoritą, che ne abbia fatto legalmente richiesta, di documenti ad essi relativi non puņ integrare l'illecito amministrativo previsto dal citato articolo, ma rende invece configurabile il reato contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p.