(massima n. 1)
L'inosservanza dell'ordine impartito dall'autorità di esibire i documenti di circolazione, già integrante il reato di cui all'art. 650 c.p., ricade attualmente nella previsione di cui all'art. 180, comma ottavo, del nuovo codice stradale, di cui al D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, che stabilisce l'applicazione di una sanzione di natura amministrativa. Ne consegue che con riferimento alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice stradale deve trovare applicazione il secondo comma dell'art. 2 c.p., a tenore del quale nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non è più sanzionato penalmente.