(massima n. 1)
Non ogni inottemperanza all'ordine, legalmente dato, di fornire informazioni o di esibire documenti deve ritenersi depenalizzata in forza dell'art. 180 ottavo comma nuovo codice della strada, ma soltanto quella ad ordine finalizzato all'accertamento delle violazioni amministrative previste dal predetto codice, restando dunque intatta la giuridica applicabilitā dell'art. 650 c.p. per ogni diversa ipotesi. Ma da tale distinzione deve discendere la necessitā che l'ordine in questione, ove diretto a comportamenti finalizzati ad accertamento di reati, anche previsti dallo stesso codice, deve essere esplicito e chiaro in tal senso, per dimostrare la propria legalitā e la rispondenza allo scopo peculiare che č requisito di esistenza del reato contravvenzionale di cui all'art. 650 precitato. Ne deriva che ove manchi nell'imposizione l'indicazione specifica in parola e ne sia, conseguentemente, possibile la riferibilitā anche a violazioni amministrative previste dal codice stradale, non č possibile ravvisare nell'eventuale inottemperanza gli estremi della contravvenzione in argomento, restando la sola violazione amministrativa prevista nel comma indicato dall'art. 180. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso del P.M. avverso sentenza dichiarativa di n.d.p. per l'inottemperanza all'ordine di esibire patente di guida e carta di circolazione dell'autovettura).