(massima n. 1)
L'ordine di esibire la patente di guida dato a chi sia stato sorpreso alla guida di autoveicolo senza avere con sé la patente è funzionalmente diretto all'accertamento di violazioni amministrative — quali la guida senza portare con sé la patente, la mancata conferma di validità della stessa, la mancata annotazione del cambio di residenza, l'irregolarità fiscale del documento, l'eventuale violazione dell'obbligo di portare le lenti durante la guida, ecc. — e non del reato di cui all'art. 116 nuovo c.s., dato che quest'ultimo può essere agevolmente accertato presso gli appositi uffici della pubblica amministrazione. (Fattispecie in cui il P.M. ricorrente sosteneva che il venir meno, a seguito dell'entrata in vigore del disposto dell'art. 180, ottavo coma, c.s., della configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p. nel caso di inottemperanza all'ordine di esibizione della patente di guida, sarebbe limitato alle ipotesi in cui la esibizione stessa sia diretta all'accertamento di violazioni amministrative e non riguarderebbe anche il caso in cui l'ordine sia diretto invece all'accertamento del reato di cui all'art. 116 di detto codice; la Cassazione ha ritenuto infondato tale assunto ed ha enunciato il principio di cui in massima).