(massima n. 1)
L’esibizione di un fax riproducente il contenuto del certificato di assicurazione obbligatoria e la successiva produzione dell’originale del contrassegno integra la violazione dell’art. 180, comma 1, lett. d) e 7 del codice della strada equivalendo alla sua omessa detenzione, non potendo la suddetta prescrizione ritenersi rispettata dalla detenzione del solo fax, che non può essere considerato un sostituto del certificato di assicurazione obbligatoria.