(massima n. 1)
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, l'inottemperanza all'ordine di fornire informazioni in merito alla disponibilità materiale di un veicolo colto in circolazione irregolare (nella specie in violazione dei limiti di velocità), impartito all'intestatario del veicolo medesimo dalla polizia urbana, non è più punibile ai sensi dell'art. 650 c.p., anche se commessa anteriormente alla vigenza del nuovo testo normativo; l'ottavo comma dell'art. 180 nuovo c.s., infatti, assoggetta l'inottemperante alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro. Neppure la sanzione amministrativa può comunque applicarsi alle medesime violazioni, se commesse in tempi antecedenti all'entrata in vigore del nuovo codice della strada; infatti la formulazione da parte del legislatore di un'ipotesi di illecito amministrativo in sostituzione di una precedente previsione di rilievo penale, mentre determina il passaggio dell'illecito dall'ambito penale a quello amministrativo, non può avere nel contempo applicazione se non dalla data di vigenza della nuova normativa in forza del principio di stretta legalità affermato dall'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689, ed in assenza di una disposizione transitoria analoga a quella dell'art. 40 della legge medesima.