(massima n. 1)
In tema di violazioni al codice della strada, integra l'ipotesi di illecito amministrativo previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 180, comma ottavo, e 181, comma terzo, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (in base al quale non risultano sanzionate specifiche condotte previste dal detto codice ovvero specifici obblighi previsti da norme finanziarie relative al pagamento della tassa di possesso, bensģ l'omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all'autoritą amministrativa al fine di consentirle l'espletamento dei necessari e previsti accertamenti) il comportamento di chi, essendo stato invitato ad esibire la ricevuta di pagamento della tassa di possesso, omette, al fine di non pagare la tassa di possesso anteriormente al termine ultimo al riguardo previsto dalla legge, di recarsi presso gli uffici della Polizia stradale, anche al fine di allegare, se del caso, la sussistenza della possibilitą di pagare la tassa in questione, con le relative soprattasse, anche dopo la scadenza del termine utile per l'esibizione della ricevuta di pagamento.