(massima n. 1)
A seguito dell'entrata in vigore, alla data dell'1 gennaio 1993, del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada, l'inottemperanza, senza giustificato motivo, all'ordine dell'autoritą di presentarsi, entro il termine da questa stabilito, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento di violazioni amministrative del detto codice, gią integrante l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 650 c.p., č ora punita con sanzione amministrativa dal comma ottavo dell'art. 180 del medesimo codice. Siffatta tutela in via amministrativa dell'ordine in questione non si aggiunge a quella del dettato penale, ma la sostituisce integralmente, stante il principio di specialitą che regola il concorso apparente tra norma penale e norma del sistema sanzionatorio amministrativo (art. 9 L. 24 novembre 1981 n. 689), essendo la violazione munita di sanzione amministrativa oggetto di norma speciale rispetto alla violazione di cui all'art. 650 c.p. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha evidenziato come anche l'art. 194 del nuovo codice della strada richiami l'applicabilitą delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 1981).