(massima n. 2)
L’inosservanza dell’ordine di esibire la patente di guida impartito a chi sia sorpreso a condurre un autoveicolo senza avere con sé la patente non può considerarsi esclusa dalla depenalizzazione intervenuta con l’art. 180, comma ottavo, del nuovo codice della strada, sotto il profilo della persistente strumentalità di quell’ordine all’accertamento del reato di cui all’art. 116 stesso codice (che può essere agevolmente accertato presso gli uffici della P.A.), e cioè a fini di giustizia. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l’ordine di esibire la patente di guida appare funzionalmente diretto ad accertare eventuali violazioni amministrative, come la mancata conferma di validità della patente, la mancata annotazione del cambio di residenza, l’irregolarità fiscale del documento, l’eventuale violazione dell’obbligo di portare le lenti durante la guida ecc.). Non risultano precedenti specifici.