L’articolo 669 ha riprodotto il contenuto degli artt. #864# e #865# del vecchio codice del 1865, ma apportando convenienti modificazioni formali ed eliminando varie difficoltà ed incertezze sorte in ordine all’interpretazione ed applicazione di quelle disposizioni.
La norma riguarda la prestazione degli interessi prodotti dalla cosa legata, sia per l’ipotesi in cui la cosa oggetto del legato appartenga al testatore (almeno al momento della sua morte); sia per quella in cui essa appartenga all’onerato o ad un terzo; è cioè, rispettivamente, per l’ipotesi di legato con efficacia reale e per l’ipotesi di legato con efficacia meramente obbligatoria.
Il primo comma si riferisce a cose fruttifere, mentre il secondo contiene un riferimento generico: può quindi sorgere il dubbio - già sorto sotto la vigenza dell’art. #865# del codice del 1865 - che la seconda disposizione si riferisca a cose infruttifere (o almeno, genericamente, a cose fruttifere o infruttifere).
Il dubbio, però, non ha fondamento logico, perché si parla sempre di frutti e interessi, i quali possono essere prodotti soltanto da cose fruttifere: anzi, proprio la produzione dei frutti e degli interessi consente di qualificare la cosa come fruttifera. Il rilievo, tuttavia, non è privo di riflessi pratici, perché il legato ben potrebbe avere per oggetto una cosa infruttifera; in questo caso, però, non bisogna parlare di obbligo di prestazione di frutti o d’interessi, ma di risarcimento di danni per ritardata prestazione, ed essi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale che costituisce in mora l’onerato; e ciò, s’intende, tanto se si tratti di cosa appartenente al testatore, quanto di cosa appartenente all’onerato o ad un terzo.
Per quanto riguarda il secondo comma, è da rilevare che l’espressione “dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa” non è chiara. Infine, è pure da notare che il legato di cosa determinata per genere o per quantità è disciplinato, ai fini della prestazione dei frutti, come il legato di cosa appartenente all’onerato o ad un terzo, per il fatto che anch’esso deve ritenersi legato con efficacia obbligatoria e non reale.