(massima n. 1)
In tema di divisione ereditaria, la stima di beni immobili per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al valore venale da essi posseduto al tempo della divisione, coincidente, nel caso di divisione giudiziale, con il momento di proposizione della domanda. Peraltro, può aversi riguardo alla stima effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione solo se si accerti che, per la stasi del mercato o per le caratteristiche del bene, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito al tempo della stima, costituendo onere della parte, che solleciti la rivalutazione, allegare ragioni di significativo mutamento del valore dei beni intervenuto "medio tempore". (Nella specie la S.C. ha ritenuto affetta da illogicità la valutazione di un dividendo patrimonio immobiliare, compiuta dalla corte di merito sulla base di un progetto divisionale redatto nell'anno 2000 alla stregua di valutazioni riferite dal cui al 1971, anno di apertura della successione ereditaria, e che aveva dato luogo ad una divisione disposta dal giudice di primo grado con sentenza dei 2002).