Ai sensi dell'
art. 529 del c.c. il curatore procede alla redazione dell'
inventario, a cui deve far seguito la vendita dei beni secondo la disciplina dettata dall’
art. 783 del c.p.c..
Egli, inoltre, amministra i beni dell’’
eredità sotto la vigilanza del giudice e compie, previa
autorizzazione del
tribunale, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione necessari per la tutela delle ragioni ereditarie.
E’ tenuto a rendere il conto della propria amministrazione ai creditori o legatari, ovvero all'erede che abbia accettato l'eredità facendolo cessare dalle sue funzioni ai sensi dell'
art. 532 del c.c..
Il deposito e l'eventuale
impugnazione del conto sono regolati dagli artt.
263 e ss. c.c.
Nel momento in cui si matura il tempo per la
prescrizione del diritto di accettare l'eredità, la titolarità del patrimonio ereditario passa automaticamente e retroattivamente in capo allo Stato e viene meno, altrettanto automaticamente, la legittimazione del curatore a compiere qualunque atto di amministrazione.
Oltre ad autorizzare il compimento degli
atti di straordinaria amministrazione, il Tribunale può, in ogni tempo, fissare al curatore un termine per la presentazione del
rendiconto, così come può, sempre in ogni tempo, revocare con decreto il medesimo curatore (secondo quanto disposto dall’
art. 135 del c.p.c. il decreto non deve essere motivato).
A seguito della
revoca, il giudice può provvedere alla nomina di un altro curatore in sostituzione; in mancanza di nomina ulteriore, alla revoca si accompagna una pronuncia di chiusura dell'
eredità giacente.
Tutti i provvedimenti resi dal giudice sono assoggettati al regime dei provvedimenti camerali e, come tali, sono reclamabili ex
art. 739 del c.p.c..