Dopo aver compiuto l'
inventario, al curatore viene assegnato un termine di trenta giorni per procedere alla vendita dei beni mobili presenti nell'
asse ereditario, salvo che il
giudice non disponga diversamente con
decreto motivato.
Pertanto, la vendita dei beni mobili costituisce, in linea generale, un atto obbligato per il curatore e come tale non necessita di
autorizzazione giudiziale.
Per quanto riguarda gli immobili, invece, la loro vendita è subordinata al ricorrere di motivi di necessità o utilità evidente, i quali dovranno essere valutati dal Tribunale, che l'autorizza con decisione in
camera di consiglio.
Il decreto indica le modalità e le condizioni della vendita.
Avverso il provvedimento autorizzativo del giudice è ammesso il reclamo al giudice superiore ai sensi ex
art. 739 del c.p.c..
Si ritiene possa essere utile osservare che, poiché l'amministrazione del curatore risponde ad una funzione prevalentemente conservativa, gli
atti di straordinaria amministrazione, per il compimento dei quali è prescritta una specifica
autorizzazione, sono consentiti nei limiti in cui costituiscono attuazione di tale finalità; tale considerazione induce a dover escludere che il curatore possa concludere contratti di
locazione ultranovennali ovvero costituire rendite perpetue o vitalizie.