(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
256 Mi è sembrato necessario integrare le disposizioni dell'
art. 529 del c.c., relative agli obblighi del curatore, con delle norme sul pagamento dei debiti ereditari. A tal fine ho stabilito nell'
art. 530 del c.c. che il curatore provvede a pagare i creatori e i legatari man mano che si presentano, sempre però previa autorizzazione del pretore; ma, se vi è opposizione da parte di creditori o legatari, si procede a una liquidazione dell'eredità con le stesse regole stabilite per la liquidazione dell'eredità beneficiata. L'analogia delle situazioni nell'ipotesi dell'eredità giacente e in quella dell'eredità accettata con beneficio d'inventario, dal punto di vista dei creditori ereditari, giustifica pienamente che si adottino i medesimi criteri per il pagamento dei debiti ereditari. S'intende, però, che la liquidazione iniziata dal curatore si interrompe, se il chiamato accetta puramente e semplicemente, e che sarà continuata dall'erede, se il chiamato invece accetta col beneficio d'inventario. Per ragioni di coordinamento col n. 4 dell'art. 372, infine, ho disposto che il denaro esistente nell'eredità sia depositato presso casse postali o presso altri istituti di credito designati dal pretore.