(massima n. 1)
In tema di obblighi del mandatario, la previsione negoziale della dispensa preventiva dal rendiconto, operante ex art. 1713 c.c. salvo il caso di dolo o colpa grave del mandatario, non esonera quest'ultimo dalla responsabilitą per inadempimento, poiché la dispensa incide solo sulla concreta possibilitą, per il mandante, di far valere, sul piano probatorio, le pretese nascenti dal contratto di mandato, costituendo il rendiconto la principale fonte di contratto di mandato, costituendo il rendiconto la principale fonte di prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'esistenza in capo ad un soggetto nominato erede universale in base ad un testamento olografo disconosciuto dall'erede legittimo dell'obbligo di restituzione all'unico erede legittimo di somme appartenenti alla defunta ed incassate in base ad una procura speciale con esonero dal rendiconto).