(massima n. 1)
L'azione di rendiconto nei confronti del mandatario comporta anche un giudizio sulla responsabilitą connessa allo svolgimento concreto delle attivitą inerenti al mandato, nel quale il mandatario deve fornire la prova non soltanto delle somme incassate e dell'entitą e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalitą di esecuzione dell'incarico utili per la valutazione dell'operato del mandatario stesso, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti ed ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710 e 1176 c.c.