(massima n. 1)
L'obbligazione del mandatario, prevista dall'art. 1713 c.c., di rendere il conto del suo operato, si concreta e si specifica nel momento e nel luogo in cui il mandato č stato eseguito e comporta che il mandatario stesso giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalitā con cui l'incarico č stato eseguito e di stabilire se il suo operato sia stato adeguato ai criteri di buona amministrazione, in conformitā a quanto disposto dall'art. 1710 c.c. Conseguentemente con il rendimento del conto si č al di fuori del negozio di mero accertamento e della sua funzione di rendere certe delle situazioni (anche effettuali) obiettivamente incerte vertendosi in tema di negozio con funzione ricognitiva della situazione preesistente e costitutiva di un'attuale obbligazione diretta a definire un regolamento d'interessi collegato con il preesistente rapporto di mandato.