Cass. pen. n. 18333/2019
E' valida la querela proposta, nei limiti dei poteri individuati dal decreto di nomina del giudice tutelare, dall'amministratore di sostegno nell'interesse del figlio quale persona offesa dal reato (nella specie, di lesioni gravissime), non essendo necessaria la nomina di un curatore speciale per l'assenza di un conflitto di interessi tra le persone interessate.
Cass. pen. n. 15589/2019
È valida la querela presentata in proprio da persona maggiorenne affetta da deficienza mentale e non dichiarata interdetta, sempre che la sua condizione di infermità non sia tale da impedirle di autodeterminarsi in modo consapevole e volontario quanto all'esercizio specifico del diritto di chiedere la punizione del colpevole.
Cass. pen. n. 25936/2017
In tema di nomina di un curatore speciale per l'esercizio del diritto di querela, la norma di cui all'art. 121 cod. pen. tende, per quel che riguarda il rapporto tra genitore e figlio, ad evitare che il diritto di querela per fatti offensivi nei confronti del figlio non venga esercitato perché vi è un interesse contrastante del genitore, ma non può valere a rendere invalida una querela proposta dal genitore solo perché il figlio potrebbe avere un interesse personale ad evitare la punizione del colpevole.
Cass. pen. n. 14071/2015
L'amministratore di sostegno, anche se rappresenta il soggetto amministrato nei limiti segnati dal decreto giudiziale di nomina, non ha un autonomo potere di querela, potendo al massimo sollecitare il giudice tutelare alla nomina di un curatore speciale. (Fattispecie in materia di circonvenzione di persona incapace ed appropriazione indebita, in cui la querela veniva proposta dal curatore speciale nominato dal Gip, dopo l'accertamento della condizione di inferiorità psichica della persona offesa).
Cass. pen. n. 8318/2008
Ai fini dell'esercizio del diritto di querela da parte del curatore speciale, non è configurabile il conflitto di interessi tra i genitori della persona offesa (minore o inferma di mente), in quanto l'unico possibile conflitto di interessi previsto dall'art. 121 c.p. è quello tra il curatore speciale e la persona rappresentata e non quello tra il rappresentante — curatore speciale ed altri soggetti (nella specie, l'imputato).
Cass. pen. n. 40378/2003
La nomina di un curatore speciale per l'esercizio del diritto di querela, nei casi regolati dall'art. 121 c.p., non trasferisce in capo all'interessato il diritto in questione, del quale resta titolare in via esclusiva la persona offesa dal reato, ma semplicemente lo abilita ad esercitarlo. Ne consegue che, quando il diritto si estingue per la morte della persona nel cui interesse è stato nominato il curatore, questi non può validamente proporre la querela.
Cass. pen. n. 7280/2000
È valido l'atto di querela proposto in proprio dalla persona offesa inferma di mente.
Cass. pen. n. 8692/1992
In tema di nomina di un curatore speciale per l'esercizio del diritto di querela, la norma di cui all'art. 121 c.p. tende, per quel che riguarda il rapporto tra genitore e figlio, ad evitare che il diritto di querela per fatti offensivi nei confronti del figlio non venga esercitato perché vi è un interesse contrastante del genitore, ma non può valere a rendere invalida una querela proposta dal genitore solo perché il figlio potrebbe avere un interesse personale ad evitare la punizione del colpevole. Una invalidità del genere non è prevista né può dedursi dal sistema, il quale tende anzi a favorire la proposizione della querela, stabilendo (art. 120, terzo comma, c.p.) che il minore che ha compiuto gli anni quattordici può proporre personalmente la querela ma non può anche impedire che contro la sua volontà la proponga il genitore. (Fattispecie in cui una madre aveva proposto nell'interesse dei figli minori querela per lesioni e percosse nei confronti del padre, con il quale aveva in atto procedimento di separazione personale, e costui assumeva che sarebbe stata necessaria la nomina di un curatore speciale ex art. 121 c.p. in quanto, avendo la moglie un interesse personale alla sua punizione, sussisteva un conflitto di interessi con i figli, dato che questi erano portatori di un proprio interesse al rispetto ed alla tutela della personalità del padre che avrebbero potuto far prevalere su quello alla sua punizione; la Cassazione ha ritenuto infondato tale assunto enunciando il principio di cui in massima).
Cass. pen. n. 327/1970
L'istituto della curatela speciale, previsto dall'art. 121 c.p., intende conseguire la finalità di assegnare al minore, per quanto attiene all'esercizio del diritto di querela, persona che prenda il posto del rappresentante legale nei casi in cui il minore ne sia privo, oppure il rappresentante sia impedito, o si trovi in conflitto di interessi con il minore. Ricorrendo taluna di dette ipotesi, sono riservate al curatore speciale le medesime facoltà che l'art. 120, comma secondo e terzo, c.p., attribuisce al genitore o al tutore, compresa quella di proporre querela nonostante ogni contraria dichiarazione (espressa o tacita) del minore che abbia compiuto gli anni quattordici. Tuttavia la nomina del curatore speciale non importa, per questo ultimo, lo specifico obbligo di proporre querela, ma implica soltanto l'assunzione della rappresentanza del minore con il potere di fare uso delle facoltà inerenti all'esercizio di tale diritto. Con che resta salva anche la facoltà del minore che abbia compiuto gli anni quattordici, di esercitare personalmente il diritto di querela, ove il curatore speciale vi abbia rinunciato (art. 125 c.p.).