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Articolo 1761 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Rappresentanza del mediatore

Dispositivo dell'art. 1761 Codice Civile

Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento [1752, 1754].

Ratio Legis

Il potere rappresentativo può essere conferito in quanto esso attiene alla fase esecutiva del contratto: pertanto, non viene violata l'imparzialità che deve caratterizzare l'operato del mediatore nella fase delle trattative prodromiche a tale stipula.

Spiegazione dell'art. 1761 Codice Civile

Intervento del mediatore nell'esecuzione del contratto. Applicabilità delle disposizioni concernenti il mandato con procura

Il mediatore, come tale, una volta concluso il contratto principale, ha normalmente esaurito il suo compito e resta quindi estraneo all'esecuzione dell'obbligazione; alla quale devono, di regola, provvedere direttamente le parti contraenti. L'art. 30 del codice di commercio alludeva a questa posizione dell'intermediario col disporre che l'incarico (si intende di mediazione), in se stesso, non lo autorizzava a ricevere o a fare pagamenti, né a ricevere, o dare, adempimento alle altre obbligazioni dei contraenti, salvo uso contrario o speciale del commercio. Tale principio resta fermo anche per la legge in vigore, come si desume agevolmente dall'art. 1761. Il quale ammette l'incarico di rappresentare alcuna delle parti soltanto negli atti relativi all'esecuzione; quando cioè il mediatore cessa dalla sua funzione specifica di intermediario neutrale e può quindi liberamente agire nell'esclusivo interesse di uno dei contraenti. Naturalmente, in questa ipotesi, assume la figura e gli obblighi del rappresentante mandatario, con i diritti che a tale qualità si riconnettono.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1761 Codice Civile

Cass. civ. n. 5861/1982

Il mediatore, la cui funzione consiste nel mettere in relazione due o più possibili contraenti, ha, nei confronti di tutti, un dovere di imparzialità; egli non può, pertanto, curare gli interessi di uno solo di essi e non può essere mandatario e rappresentarlo nella stipulazione del contratto, restando limitata la possibilità di rappresentanza soltanto nell'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento (art. 1761 c.c.).

Cass. civ. n. 169/1975

La norma contenuta nell'art. 1761 (secondo la quale il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento) non esclude che il soggetto interessato debba dimostrare, ove sorga contestazione al riguardo, di aver agito nella veste esclusiva di mediatore e non anche di rappresentante di una delle parti.

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