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Articolo 357 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Funzioni del tutore

Dispositivo dell'art. 357 Codice Civile

Il tutore ha la cura della persona del minore [371](1), lo rappresenta in tutti gli atti civili [1387](2) e ne amministra i beni(3).

Note

(1) Il tutore ha la cura della persona del minore alla pari dei genitori, ma è soggetto ad un profondo controllo da parte del giudice tutelare (su autorizzazione del tribunale (art. 375 del c.c.). Sul tutore gravano gli obblighi di istruzione e di educazione, per la soddisfazione di ogni esigenza personale, spirituale e di salute (secondo il dettato dell'art. 147 del c.c.).
(2) L'incarico ricoperto dal tutore è strettamente personale e non può essere conferito ad altri mediante mandato generale, essendo una funzione particolarmente delicata; potrà al limite essere conferita una gestione particolare di singoli atti giuridici senza la sostituzione soggettiva nell'amministrazione dei beni.
(3) Il tutore potrà, in particolare, compiere tutti gli atti che reputa necessari per la conservazione del patrimonio od al fine di garantire la produttività dello stesso, nell'interesse esclusivo del minore.

Brocardi

Impuberes sine tutore agentes nihil posse scire intelliguntur
Iudicium infantis suppletur auctoritate tutoris
Pupillus omnia, tutore auctore, agere potest
Pupillus sine tutoris auctoritate non obligatur iure civili
Si tutor pupillo nolet auctori fieri, non debet eum praetor cogere
Tutor ad utilitatem pupilli, et novare, et rem in iudicium deducere potest
Tutor non rebus dumtaxat, sed et moribus pupilli praeponitur
Tutor personae, non rei vel causae datur
Tutoris praecipuum officium est ne indefensum pupillum relinquat

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 357 Codice Civile

Cass. civ. n. 8461/2019

In tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 c.c., al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal Legislatore, devono essere considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/08/2016).

Cass. civ. n. 14669/2018

Sussiste la legittimazione attiva dell'interdetto infermo di mente, tramite il proprio rappresentante legale, a promuovere il giudizio di separazione personale, in applicazione analogica di quanto stabilito dal legislatore - con riferimento al divorzio - dall'art. 4, comma 5, d.lgs. 898/70, che espressamente disciplina la sola ipotesi in cui l'incapace abbia il ruolo di convenuto. Trattasi di opzione ermeneutica costituzionalmente orientata, volta ad evitare che l'interdetto sia privato in fatto di un diritto personalissimo di particolare rilievo, che la legge attribuisce ad entrambi i coniugi senza disparità di trattamento, nei casi previsti, ed il cui esercizio può rendersi necessario per assicurare l'adeguata protezione del soggetto incapace.

Il tutore può compiere in nome e per conto dell'interdetto anche un atto personalissimo (sempre che ne sia accertata la conformità alle esigenze di protezione), sicché la designazione di un curatore speciale è necessaria solo nel caso di conflitto di interessi tra il tutore ed il rappresentato, non evincendosi dal sistema una generale e tassativa preclusione al compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del rappresentante legale dell'incapace.

Cass. civ. n. 19015/2010

La rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'"ultrattività" della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Cassa con rinvio, App. Milano, 06/02/2004).

Cass. civ. n. 9582/2000

In mancanza di una specifica disposizione normativa che preveda il relativo potere, il tutore dell'interdetto per infermità di mente non può proporre domanda di divorzio per lo stesso; in applicazione analogica dell'articolo 4, quinto comma della L. n. 898 del 1970 - che regola l'ipotesi in cui l'interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio - in relazione agli articoli 78 e 79 c.p.c., legittimato a proporre la domanda di divorzio per l'interdetto è un curatore speciale, la cui nomina può esser richiesta dal tutore.

Cass. civ. n. 1540/1966

Il tutore non può conferire ad altri, spogliandosi del proprio ufficio, un mandato generale relativo all'intera gestione tutelare, in quanto il mandato generale importerebbe la sostituzione radicale di un'altra persona al tutore. Egli può, però, conferire a terzi mandati relativi al compimento di singoli atti, in quanto, conferendo ad altri l'incarico di compiere singoli atti giuridici, non opera, contro il divieto della legge, alcuna sostituzione soggettiva nell'amministrazione dei beni - intesa come autonoma e unitaria gestione del patrimonio dell'incapace - ma si avvale, volta per volta, dell'opera altrui secondo un criterio di opportunità e di convenienza, che può coincidere con la più oculata salvaguardia degli interessi del suo rappresentato. Il che naturalmente non lo esime dalla responsabilità sancita dall'art. 382 c.c., essendo, in ogni caso, fermo il suo obbligo di amministrare il patrimonio dell'incapace con la diligenza del buon padre di famiglia.

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Amalia M. L. chiede
sabato 26/02/2011 - Sardegna
“Salve,
vorrei sapere se l'amministratore di sostegno di un disabile psichico, maggiorenne, può decidere l'inserimento in una struttura sanitaria, del beneficiario.
Grazie.”
Consulenza legale i 02/03/2011

Ai sensi dell’art. 407 del c.c. è senz'altro possibile chiedere con ricorso al Giudice Tutelare un ampliamento dei poteri dell’amministratore di sostegno per far sottoporre il beneficiario a cure mediche necessarie al proprio stato di salute.

Il Giudice Tutelare, infatti, può integrare le decisioni assunte nel precedente decreto di nomina ed autorizzare espressamente l’Amministratore di sostegno a decidere l’inserimento in una struttura sanitaria, con attribuzione del potere-dovere di agire - in nome e per conto della persona - esercitabile, però, data la delicatezza della questione, con modalità coerenti alla dignità personale, in nome del diritto alla salute previsto dall’art. 32 Cost. e alla libertà di circolazione dell’art. 16 Cost. del beneficiario.

Potrebbe darsi che il Giudice Tutelare verifichi se nel caso di specie sia da adottare la misura di protezione costituita dall'interdizione, in sostituzione di quella della amministrazione di sostegno, con revoca d’ufficio dell’amministratore di sostegno ai sensi dell’art. 413 del c.c..