1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.
2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.
3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti:
- a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione;
- b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.
5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti.
7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.
8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.




giovedģ 19/02/2026
scrivo per risolvere un quesito inerente la possibilità, da parte mia, di svolgere attività di consulenza legale e, nel caso, redigere appositi pareri.
Nello specifico, sono amministratore di una società che si occupa di consulenza stragiudiziale e, nella nostra operatività, svolgiamo trattative con banche e finanziarie, al fine di raggiungere un accordo transattivo di saldo e stralcio o piano di rientro. Tutta la nostra attività è svolta nel solo ambito stragiudiziale.
Inoltre, raccogliamo la documentazione e predisponiamo le relazioni da consegnare all'OCC nell'ambito di procedure di sovraindebitamento. Quando richiesto, ci appoggiamo anche a studi legali.
La mia domanda è la seguente: qualora un cliente mi richiedesse un parere sulla fattibilità o meno di una determinata procedura inerente il codice della crisi d'impresa, posso rilasciarla per iscritto? E, nel caso, quali sono i limiti di detta consulenza? Oppure tale attività è riservata ad un soggetto iscritto all'ordine degli avvocati?
Preciso quanto segue:
- ho una laurea in giurisprudenza
- ho svolto la pratica notarile di legge (senza poi conseguire il titolo di Notaio)
- ho un master di 2° livello, conseguito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in Diritto della Crisi e Sovraindebitamento
Ringrazio e porgo cordiali saluti.”
a) sono attività esclusive dell'avvocato la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali;
b) l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati.
La stessa norma dispone che è comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipula di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Tuttavia, tale disposizione si riferisce alla figura del giurista di impresa, che qui non viene in rilievo (Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), 22 giugno 2016, n. 77).
Per comprendere il perimetro di tali attività riservate agli iscritti all’albo è utile fare riferimento alla giurisprudenza della Cassazione penale che si è sviluppata in relazione al reato di esercizio abusivo di professione, la quale ha chiarito che commette il reato di abusivo esercizio della professione di avvocato il soggetto che svolga in modo continuativo, sistematico ed organizzato una attività stragiudiziale di recupero del credito, nonché di partecipazione alle trattative per addivenire ad una transazione in una controversia per il risarcimento del danno, trattandosi di attività connesse o strettamente prodromiche (e dunque “connesse”) ad un contenzioso civilistico (Cass. pen. n. 13341/2024).
Una recente sentenza, in particolare, ha chiarito: “quel che è rilevante è che l'attività di consulenza - svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato - sia destinata a incidere su un contenzioso giudiziale, presente o futuro.
La giurisprudenza di legittimità invero in sede civile, ai fini del pagamento degli onorari di cui al D.M. n. 55 del 2014, ha evidenziato che l'attività stragiudiziale in correlazione con quella giudiziale può essere anche solo quella preparatoria (Sez. 2, 12/12/2023, n. 34713) o quella volta alla conclusione di una transazione che ponga termine alla lite, ancorché la definizione della controversia abbia avuto luogo non sotto forma di conciliazione davanti al giudice, ma mediante un negozio extraprocessuale (Cass. Sez. 2, 07/10/2020, n. 21565, Rv. 659321)” (Cass. pen. n. 18734/2025).
Dalla descrizione contenuta nel quesito sembra che l’attività di redazione di pareri legali verrebbe svolta nell’ambito di una organizzazione stabile e si configurerebbe, quindi, come una attività continuativa.
Inoltre, l’oggetto dei pareri, anche se non direttamente attinente all’attività giurisdizionale, attiene comunque alla risoluzione di controversie in corso in materia di crediti, suscettibili quindi di arrivare in giudizio o di risolversi mediante accordi transattivi.
Per tali ragioni, l’attività che si vuole svolgere sembra essere ricompresa tra quelle di competenza esclusiva degli avvocati, necessitando quindi dell’iscrizione al relativo albo.
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