Quando la punibilità del reato dipende dall'istanza della persona offesa [9, 10], l'istanza [c.p.p. 341] è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta [128, 129]. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela(1).
Note
(1)
Per istanza di procedimento si intende la manifestazione di volontà con cui la persona offesa da un reato compiuto all'estero può chiedere che l'autorità giudiziaria proceda per lo stesso. Si tratta di un istituto ibrido, che in parte richiama la querela, in parte la richiesta. Analogamente a quest'ultima è infatti, una volta proposta è irrevocabile. Però, al pari della querela, non richiede particolari formule rituali, essendo valida anche se proposta contro ignoti o indipendentemente dall'esatta qualificazione del fatto contestato. Inoltre si ricordi che è un particolarità di tale condizione, la possibilità di essere proposta dai prossimi congiunti, quando la persona offesa dal reato, è deceduta in conseguenza di questo.