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Articolo 2615 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Responsabilità verso i terzi

Dispositivo dell'art. 2615 Codice Civile

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza [2612, n. 4], i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile(1).

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile [1705, 2339]. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote [1299, 2280](2).

Note

(1) Comma così modificato dall'art. 3, L. 10 maggio 1976, n. 377.
(2) I consorzi che contrattano con i terzi per conto dei consorziati, operano quali loro mandatari, dovendo farsi carico delle obbligazioni assunte verso i terzi.
Il secondo comma, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705, prevede una responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato che crea una duplice legittimazione passiva degli stessi.

Massime relative all'art. 2615 Codice Civile

Cass. civ. n. 18792/2021

I consorzi costituiti con la finalità di realizzare un piano di edilizia sostitutiva, anche se con rilevanza esterna, non vanno ricondotti alla fattispecie dei consorzi disciplinati dal codice civile, ma alla figura delle associazioni non riconosciute, onde la responsabilità per le obbligazioni assunte non è regolata dall'art. 2615 c.c., ma dall'art. 38 c.c., che prevede la responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, con conseguente applicazione del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

Cass. civ. n. 16052/2020

Il regime della responsabilità solidale di cui all'art. 2615, comma 2, c.c., per le obbligazioni assunte in nome proprio dal consorzio nell'interesse dei singoli consorziati, trova applicazione anche per i danni cagionati a terzi dalle imprese consorziate nello svolgimento di attività costituenti adempimento del contratto stipulato direttamente dal consorzio, sebbene tale regime operi solo nei rapporti interni fra consorzio e consorziati.

Cass. civ. n. 3196/2016

Qualora la regione affidi in concessione un'opera pubblica a una società consortile per azioni da essa partecipata, unico titolare delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto stipulato dalla società concessionaria per la realizzazione dell'opera è la società medesima, in quanto l'amministrazione concedente è estranea all'attività negoziale della concessionaria appaltante e - quale socio di una società di capitali - non risponde a titolo solidale ex art. 2615 c.c..

Cass. civ. n. 18235/2008

Il consorzio con attività esterna è responsabile nei confronti dei terzi dei danni a questi ultimi causati dalle imprese consorziate nello svolgimento di attività costituenti adempimento di un contratto stipulato direttamente dal consorzio.

Cass. civ. n. 3664/2006

I consorzi, contrattando con i terzi per conto dei consorziati, operano quali loro mandatari, dovendo farsi carico delle obbligazioni assunte verso i terzi; tuttavia, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 c.c., la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal secondo comma dell'art. 2615 c.c. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, crea una duplice legittimazione passiva del consorzio e del consorziato, anche senza spendita del nome di quest'ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse. Trattandosi di responsabilità per debito altrui, l'obbligazione, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, grava unicamente su quest'ultimo.

Cass. civ. n. 9509/1997

In deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 c.c., la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal secondo comma dell'art. 2615 c.c. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, non richiede la spendita del nome di quest'ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse.

Cass. civ. n. 10956/1996

Il consorzio con attività esterna, pur essendo sfornito di personalità giuridica, è un autonomo centro di rapporti giuridici e pertanto assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, dei contratti che stipula in nome proprio. Quindi se un terzo subisce un danno ingiusto provocato dalla esecuzione, da parte di un'impresa consorziata, di opere oggetto di un contratto di appalto stipulato da un consorzio, è questo a risponderne, a titolo di responsabilità extracontrattuale, sotto il profilo del rischio derivante dalla gestione di un'attività imprenditoriale.

Cass. civ. n. 6774/1996

Con la modifica dell'art. 2602 c.c., introdotta dalla legge 10 maggio 1976, n. 377, e l'entrata in vigore della legge 21 maggio 1981, n. 240 — che hanno realizzato un ampliamento della causa storica del contratto di consorzio — specifiche fasi dell'attività dei consorziati vengono affidate ad una organizzazione autonoma, che, per la gestione che deve compiere, non può non avere rilevanza esterna. Pertanto, il consorzio, contrattando con i terzi, ex art. 2615 c.c., comma secondo, e coerentemente ai principi di cui agli artt. 2608, 2609 c.c., opera quale mandatario dei consorziati, qualità nella quale è legittimato a compiere, ai sensi dell'art. 1710 c.c., atti interruttivi della prescrizione (nella specie, il consorzio aveva stipulato un'assicurazione per conto delle società consorziate).

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M. G. chiede
martedì 14/02/2023 - Campania
“Un Consorzio è costituito tra 2 società.
Alfa ha il 98 %-Beta il 2%.
Vorrei sapere se per i debiti contratti dal Consorzio con attività esterna per conto dei consorziati, Beta in caso di insolvenza di Alfa paga il 100% dei debiti o soltanto il suo 2%.
Perchè l'art.2.715 2° comma parla che in caso di insolvenza di un Consorziato, pagano gli altri consorziati pro quota, ma siccome non ci sono più Consorziati tra i quali ripartire pro quota la parte di debito del Consorziato Alfa inadempiente in quanto l'altro è soltanto uno, vorrei capire, pertanto, se il debito di Alfa viene caricato tutto a Beta o Beta comunque risponderà solo del 2 %.
Distinti saluti.”
Consulenza legale i 28/02/2023
L’art. 2615 del c.c., comma 2, dispone che per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile; in caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.
Ciò a prescindere dal numero di consorziati: ciò vale a dire, nel caso di specie, che nell’eventualità di incapienza del fondo consortile, nonché di insolvenza del consorziato Alfa, sarà Beta a dover rispondere nei confronti dei terzi delle obbligazioni assunte per conto dei consorziati, proprio in quanto responsabile in via solidale, pertanto per l’intero, con il fondo consortile.

Va, tuttavia, precisato che, laddove il consorzio assuma la veste di società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2615 ter del c.c., non si potrà prescindere dall’applicazione della disposizione di cui all’2462, comma 1, del c.c., la quale, nello stabilire che delle obbligazioni sociali risponda soltanto l’ente societario con il suo patrimonio, individua un aspetto essenziale, irrinunciabile ed inderogabile del modello societario in concreto impiegato dai consorziati, con conseguente inapplicabilità alla società consortile a responsabilità limitata dell'art. 2615, comma 2, del c.c. che prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio.
L’applicazione alle società consortili del regime di responsabilità per le obbligazioni proprio delle società di capitali risponde al rilievo della coesistenza nell’ente consortile di causa mutualistica e scopo lucrativo; pertanto, la limitazione di responsabilità dei consorziati sarà subordinata a un accertamento in concreto, condotto sulla base dei patti consortili e dell’attività effettivamente esercitata.

A tal proposito, la Suprema Corte ribadisce che, sebbene l’introduzione della causa consortile in una certa struttura societaria possa ritenersi idonea a giustificare la deroga ad alcune disposizioni generalmente applicabili al modello societario considerato, radicalmente incompatibili con aspetti essenziali del fenomeno consortile, tale operazione interpretativa non può, in ogni caso, risolversi in uno stravolgimento degli elementi fondamentali del tipo societario adottato, “al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale” (Cass. Civ., Sez. V, 24 luglio 2020, n. 15863; in senso conforme, Cass. Civ., 27 novembre 2003, n. 18113; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7734; Cass. Civ., 23 marzo 2017, n. 7473).