Il giuramento come unica prova per eliminare la presunzione di estinzione del debito
Questo articolo si riproduce dall'art. 2142 del codice abrogato e, al pari di questo, consente al creditore di poter scuotere la presunzione di estinzione del suo diritto con un unico mezzo di prova : il giuramento ; se neppure tale prova contraria fosse ammessa la prescrizione sarebbe non più presuntiva, ma estintiva.
Di diverso dall'art. 2142 quello in esame ha che non contiene più l'avverbio « realmente » riferentesi alla estinzione del debito ; sennonché la soppressione di tale termine non impedisce che possa, ancor oggi, riproporsi la controversia sull'estensione da darsi alla parola «estinzione » del debito ; se, cioè, a base del giuramento debba ritenersi posto solo il pagamento. A noi sembra, però, che l'ampia portata di quel termine, comprensivo di tutte quelle cause dalla legge riconosciute come estintive di un'obbligazione, sia per una soluzione affermativa, per cui si può rettamente concludere che la legge ammette quale fondamento della sua presunzione anche altri modi di liberazione, diversi dal pagamento, quale, ad es. la novazione, la remissione, la compensazione e s'intende non giudiziale. Sennonché pur avvalendosi di tutti questi mezzi liberatori, il debitore, cui è deferito il giuramento, non può imitarsi a dichiarare estinto il debito egli deve specificare in qual modo questo sia avvenuto. Se cosi non fosse, se, in altri termini, non si imponesse al convenuto di precisare come si sia estinta la sua obbligazione si renderebbe lettera morta l'art. 2960 che vuole accertata, attraverso il giuramento, l'estinzione del debito.
Questa è, dunque, l'unica prova consentita per combattere la presunzione che il debito sia stato soddisfatto. Altre prove non possono ammettersi, e, in particolare, non si può sostenere che la confessione, resa dalla parte dietro interrogatorio i possa avere la stessa efficacia del giuramento. La legge ha accordato al creditore la facoltà di deferire il giuramento al convenuto debitore, in quanto ha considerato l'indole di questa prova, che è un appello alla coscienza di chi invoca la prescrizione ed il fatto che il giuramento non lascia adito a controversie poiché, per il suo carattere decisorio, toglie di mezzo definitivamente la lite. Al contrario, la confessione, resa dietro interrogatorio, quantunque atto personale della parte e contenga per l'interna determinazione della volontà di chi la emette, un elemento comune con il giuramento, tuttavia da questo si differenzia per più motivi : la solennità ed il modo con cui tale prova viene accertata, la possibilità che la confessione lasci aperto il campo di combattere le risposte date dal convenuto, ammettendo nuove prove, non escluse quelle testimoniali, dando cosi origine a quell'ordinario giudizio che la legge, limitando la prova contraria al solo giuramento, ha voluto evitare.
Legittimati attivi e passivi al giuramento ; giuramento «de ventate » e giuramento « de scientia »
Deferire il giuramento possono tutti coloro contro i quali si oppone la prescrizione presuntiva. Questo per la legittimazione attiva. Per quella passiva, invece, occorre distinguere le persone cui è deferito il giuramento, poiché diverso è l'oggetto di questo a seconda che viene deferito al debitore (giuramento de veritate) oppure alle altre persone menzionate nel capoverso, cioè al coniuge superstite, agli eredi del debitore o ai loro legali rappresentanti (giuramento de scientia). Al primo si potrà domandare se si è verificata l'estinzione del debito ; ai secondi, invece, solo se essi hanno notizia di tale estinzione; siffatta diversità di formulazione del giuramento si spiega riflettendo la condizione delle persone cui questo è deferito, condizione che ci fa, poi, ritenere l'indole tassativa della indicazione di quelle persone ; per cui ad altre non sembra possibile deferire il giuramento de scientia.
In qual modo va deferito il giuramento del debito
Sul modo con cui va deferito giuramento nulla di particolare deve essere rilevato ; esso, ora, è identico e per il debitore, chiamato a giurare de veritate, e per il coniuge superstite, gli eredi ed i loro legali rappresentanti, ai-quali si chiede di giurare de scientia ; all'uno ed agli altri la formula del giuramento è redatta in modo positivo, variandone solo l'oggetto, mentre per l'art. 214o il giuramento al coniuge superstite, agli eredi ed ai loro legali rappresentanti doveva essere deferito con formula negativa : se, cioè, essi abbiano notizia che il debito non sia estinto, e forse questa formulazione era più logica se si considera, che l'erede, non essendo obbligato a conoscere il fatto del suo autore, non può rispondere su di una circostanza tutta personale del debitore diretto, qual è quella se il debito fu estinto.
Inizio della prescrizione ordinaria una volta accertata l'esistenza
Ammessa dal debitore, o spontaneamente o con giuramento, l'esistenza del debito; si pone l'indagine se una nuova prescrizione possa essere ancora quella breve oppure debba essere ,solo quella ordinaria. I,a controversia risale al codice del '65, giacché quello nuovo non l'ha risolta.1 Contro l'opinione di quanti si erano pronunciati nel primo senso, si può ritenere che venendo meno, per effetto dell'ammissione, la presunzione di pagamento, questa non può più essere invocata dal debitore, il quale potrà solo giovarsi o della prescrizione ordinaria o di quell'altra più breve a seconda del nuovo rapporto che tra le parti si sia costituito, come, ad es., se il debitore ammette il debito e per esso si obbliga cambiariamente.