I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime [320, 321, 357, 392, 424] devono curare che si esegua la trascrizione degli atti [2643], delle sentenze [2651] o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione [2652] e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio(1).
La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori [320] o i curatori che avevano l'obbligo della trascrizione.
La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati, né dai loro eredi(2).
Note
(1)
La disposizione richiama esplicitamente determinate persone obbligate ad occuparsi della trascrizione per conto di soggetti incapaci: ovvero genitori, tutori di minorenni o interdetti, curatori di minorenni emancipati. La dottrina prevalente è orientata a considerare a tal fine anche i soggetti che si occupano degli interessi di persone giuridiche (v.
Libro I, Titolo II).
(2)
Se il soggetto obbligato non assolve il proprio compito di trascrivere, l'incapace avrà diritto al risarcimento del danno dovuto all'assenza della formalità richiesta. La dottrina prevalente ritiene questo un caso di risarcimento del danno derivante da una responsabilità di tipo contrattuale, ma non mancano opinioni discordanti che fanno rientrare l'ipotesi nell'ambito della violazione del generale principio del
neminem laedere, generando in tal modo una responsabilità extracontrattuale. Ad ogni modo, tale risarcimento sarà parametrato alla disposizione
ex art.
1223, quindi andando a comprendere tanto il cosiddetto danno emergente, cioè la perdita di valori economici già preesistenti nel patrimonio del danneggiato, quanto il lucro cessante, indicante la mancata acquisizione di ulteriori valori economici. Potrà inoltre avvenire in forma specifica, mediante il ripristino della situazione precedente al danneggiamento (chiaramente a spese del danneggiante), o, qualora ciò si dimostri impossibile o eccessivamente oneroso, per equivalente, ossia a mezzo di una somma di denaro corrispondente al danno subìto.