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Articolo 727 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Abbandono di animali

Dispositivo dell'art. 727 Codice Penale

Chiunque abbandona(1) animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze(2).

Note

(1) L'abbandono si configura quando l'animale è lasciato solo, senza che nessuno si prenda cura dello stesso (come ad esempio nel periodo estivo).
(2) Stante il delitto di maltrattamenti ex art. 544 ter, la norma in esame si applica quando questo non risulti applicabile, in aggiunta alle ipotesi colpose.

Ratio Legis

Si ricordi che, nonostante si tratti di una tutela più incisiva per quanto riguarda gli animali, rimane ferma la tradizionale impostazione che nega loro un certo grado di soggettività. Di conseguenza risulta qui garantito il rispetto del sentimento per gli animali, inteso come sentimento di pietà.

Spiegazione dell'art. 727 Codice Penale

La norma in esame è posta a tutela del senso di pietà per gli animali.

La condotta consiste nell'abbandonare un animale domestico di qualsiasi tipo, ovvero nel detenere l'animale in condizioni incompatibili con la loro natura.

Entrambe le condotte configurano ipotesi di reato proprio, in quanto può essere commesso solo dal proprietario dell'animale.

Va precisato che la detenzione dell'animale in condizioni contrarie alla sua natura si configura anche per mera negligenza, non essendo richiesto, come per tutte le fattispecie contravvenzionali, il dolo.

Massime relative all'art. 727 Codice Penale

Cass. pen. n. 537/2022

In caso di condanna per la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, di cui all'art. 727, comma secondo, cod. pen., la confisca degli animali può essere disposta non ex art. 240, comma secondo, n. 2 cod. pen., non essendo essi "cose la cui detenzione costituisce reato", ma ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., ove ricorra il pericolo di reiterazione per la perdurante disponibilità degli stessi, rientrando gli animali oggetto dell'illecita condotta nella nozione di "cosa che servì o fu destinata alla commissione del reato".

Cass. pen. n. 20221/2022

La detenzione di uccelli in gabbie talmente piccole da cagionare il danneggiamento e l'avulsione del piumaggio, ed il loro impiego nell'attività venatoria quali richiami vivi, fuori dai casi e dai modi consentiti dagli artt. 4 e 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, costituiscono sevizie insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'avifauna, tali da integrare non già la contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen., ma il delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter cod. pen..

Cass. pen. n. 14734/2019

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 727 cod. pen., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell'animale, ma anche in quella che produce meri patimenti, come tenere un portamento innaturale, tale da impedire o rendere difficoltosa la deambulazione o il mantenimento della posizione eretta e stabile.

Cass. pen. n. 15471/2018

Il reato di cui all'art. 727 cod. pen. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare loro gravi sofferenze.

Cass. pen. n. 52031/2016

In tema di reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, previsto dall'art. 727, comma secondo, cod. pen., la grave sofferenza dell'animale, elemento oggettivo della fattispecie, deve essere desunta dalle modalità della custodia che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell'animale in situazione di benessere. (In motivazione, la Corte ha precisato che anche le sole condizioni dell'ambiente di detenzione possono essere fonte di gravi sofferenze per l'animale, quando sono incompatibili con la sua natura).

Cass. pen. n. 21932/2016

L'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poiché concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale. (In applicazione del principio, la Corte ha proceduto a riqualificare come violazione dell'art. 727, comma secondo, cod. pen. il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 544-ter cod. pen., configurabile nella diversa ipotesi di abuso del collare coercitivo di tipo elettrico "antiabbaio").

Cass. pen. n. 17677/2016

Non integra il reato di maltrattamento di animali, bensì quello di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze, previsto dall'art. 727, comma secondo, cod. pen., la detenzione di volatili in condizioni di privazione di cibo, acqua e luce. (Fattispecie relativa alla custodia di uccelli in sacchetti di stoffa, appesi per ore ad un bastone ed a contatto con i loro escrementi).

Cass. pen. n. 21460/2015

Il delitto di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura di cui all'art. 727, comma secondo, c.p., ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia nel momento in cui l'autore del reato tiene gli animali nella condizione vietata e cessa nel momento in cui rimuove detta condizione o ne perde la disponibilità, anche per effetto del sequestro disposto dall'autorità giudiziaria.

Cass. pen. n. 6829/2015

In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all'art. 727 cod. pen. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la custodia di un cavallo in vano seminterrato angusto, alto meno di due metri e pieno di escrementi, tale da costringerlo a stare con la testa ed il collo continuamente abbassati e a limitarne la possibilità di movimento).

Cass. pen. n. 2852/2014

Integra il reato previsto dall'art. 727 cod. pen. il comportamento, anche colposo, di completo abbandono di animali allevati in libertà se sia tale da determinare per gli stessi condizioni di vita incompatibili con la loro natura. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la sussistenza del reato in relazione alla detenzione di cavalli di razza maremmana allevati allo stato brado, ai quali non veniva assicurata alcuna cura o assistenza neanche quando le condizioni ambientali e climatiche non permettevano che gli esemplari si approvvigionassero autonomamente per vie naturali, tanto da cadere in stato di forte denutrizione e disidratazione).

Cass. pen. n. 18892/2011

Integra la contravvenzione di abbandono di animali (art. 727, comma primo, c.p.) non solo la condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione verso quest'ultimo, dovendosi includere nella nozione di "abbandono" anche comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia nell'immediata ricerca nell'animale. (In motivazione la Corte, in una fattispecie relativa allo smarrimento di un cane non denunciato dal proprietario che si era disinteressato dell'animale non preoccupandosi di ricercarlo, ha escluso che il reato in esame possa essere commesso solo in forma dolosa).

Cass. pen. n. 41742/2009

Il reato contravvenzionale di abbandono di animali, come modificato dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, concorre con i reati contravvenzionali previsti dall'art. 30 della L. 11 febbraio 1992, n. 157. (In motivazione la Corte ha precisato che il rapporto di specialità sussiste unicamente, a norma dell'art. 19 ter disp. att. c.p., tra i delitti contro il sentimento per gli animali, introdotti dalla L. n. 189 del 2004, e le leggi speciali in materia di animali).

Cass. pen. n. 44287/2007

Configurano il reato di maltrattamenti di animali, anche nella formulazione novellata di cui all'art. 727 c.p., non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore. (Nella specie il maltrattamento era consistito nella detenzione, all'interno di un canile, di animali obbligati in recinti e gabbie carenti dei requisiti previsti dalla legge ed in condizioni igieniche disastrose).

Cass. pen. n. 34095/2006

L'ANPA — associazione che ha come scopo statutario la tutela degli animali — è legittimata a ricevere l'avviso ex art. 408, comma secondo, c.p.p., poiché va considerata persona offesa dai delitti contro il sentimento degli animali e dalla contravvenzione prevista dall'art. 727 c.p., indipendentemente dalla emanazione del D.M. previsto dall'art. 19 quater L. 20 luglio 2004 n. 189.

Cass. pen. n. 6415/2006

Il reato di cui all'art. 727 c.p., detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, può essere commesso non soltanto dal proprietario degli animali, ma da chiunque li detenga anche occasionalmente. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la responsabilità del soggetto che al momento dell'accertamento si occupava dell'azienda nella quale gli animali erano stati rinvenuti).

Cass. pen. n. 2774/2006

In tema di reati contro il sentimento per gli animali, la interpretazione dell'ambito applicativo dell'art. 727 c.p., nel testo precedente le modifiche introdotte dalla L. 20 luglio 2004 n. 189, con particolare riferimento all'ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, corrisponde alla nuova formulazione del citato articolo, con la conseguente esistenza di una continuità normativa fra la fattispecie contravvenzionale già prevista e quella introdotta dalla citata L. 189 del 2004.

Cass. pen. n. 32837/2005

La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, prevista come reato dall'art. 727 c.p., è configurabile anche in ipotesi di semplice negligenza, atteso che trattasi di contravvenzione non necessariamente dolosa.

Cass. pen. n. 21744/2005

La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura è produttiva di gravi sofferenze, prevista come reato dal nuovo testo dell'art. 727 c.p., diversamente dall'ipotesi di incrudelimento, può essere integrata anche con una condotta colposa del soggetto agente (Fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il reato de quo nell'ipotesi di trasporto di tre cani nel bagagliaio non comunicante con l'abitacolo di un'autovettura).

Cass. pen. n. 41777/2004

Integra il reato di maltrattamento di animali la condotta di colui il quale detiene per la vendita uccelli appartenenti alla fauna selvatica — gufi reali — mantenendoli in stato di sostanziale denutrizione e in un ambiente angusto tale da provocare la recisione traumatica della parte esterna delle ali.

Cass. pen. n. 37878/2004

L'utilizzo di buoi per una gara di velocità di carri trainati dagli animali stessi, che vengono lanciati in una corsa sfrenata attraverso la stimolazione con pungoli e bastoni acuminati, costituisce una condotta di incrudelimento che integra gli estremi del reato di maltrattamento di animali, né è configurabile — neppure a livello putativo — l'esimente di cui all'art. 51 c.p. in considerazione del fatto che tale corsa è una manifestazione folcloristica collettiva di carattere religioso, risalente a tempo immemorabile. (Nel caso di specie, la cosiddetta Carrese, che si tiene annualmente in Ururi).

Cass. pen. n. 36059/2004

In tema di maltrattamenti di animali, seppure la ratio dell'incriminazione di cui all'art. 727 c.p. è l'esigenza di tutelare il sentimento di comune pietà verso gli animali e di promuovere l'educazione civile, la qualifica di persona offesa dal reato compete al proprietario dell'animale che abbia subito sevizie da parte di altri, anche se non abbia assistito personalmente alla commissione del fatto, avendo egli ricevuto un danno morale per il vincolo di affetto che lo lega all'animale. (Fattispecie in cui si è ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile nel procedimento penale).

Cass. pen. n. 28700/2004

Secondo la disposizione di cui all'art. 727 c.p., applicabile anche agli animali da allevamento, la condotta di incrudelimento consiste non solo nel cagionare all'animale delle sofferenze senza alcuna necessità, ma anche nel sottoporre lo stesso ad una condizione di vita che, non risultando strettamente necessaria alle esigenze della custodia e dell'allevamento dello stesso, gli cagioni sofferenza. (Nel caso di specie, è stato ritenuto un comportamento di maltrattamento, il custodire un suino abitualmente legato ad un albero, con esigua ed innaturale libertà di movimento, trattenendolo mediante una stretta catena al collo, tale da provocargli lesioni).

Cass. pen. n. 24330/2004

Integra il reato di cui all'art. 727 c.p. il comportamento di chi, vantando la proprietà di un cane, lo prelevi dal luogo ove esso si trova e, dopo averlo rinchiuso nel bagagliaio della propria auto di piccole dimensioni, lo trasporti per un apprezzabile lasso di tempo, da un luogo ad un altro, ciò in quanto la restrizione del cane in un ambiente inidoneo, benché non accompagnata dalla volontà di infierire su esso, incide sulla sensibilità dell'animale provocandogli un'inutile sofferenza.

Cass. pen. n. 14426/2004

Integra il reato di maltrattamento di animali la detenzione, peraltro illecita, di due esemplari di leoni vivi, in stato di denutrizione ed in pessime condizioni igienico-sanitarie, custoditi in una gabbia di dimensioni assolutamente inadeguate, tale da non consentire loro possibilità di movimento.

Cass. pen. n. 43230/2002

Costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo al reato di cui all'art. 727 c.p., ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela, non altrimenti realizzabile, di valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l'art. 54 c.p., rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento.

Cass. pen. n. 34396/2001

Non integra il reato di cui all'art. 727 c.p. (maltrattamento di animali), neppure sotto la forma dell'abbandono, la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero per cani sul falso presupposto che l'animale non sia il proprio, ma abbia origine randagia, atteso che gli animali ricoverati presso le strutture comunali non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, e che agli stessi nell'attesa della cessione a privati vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia.

Cass. pen. n. 9905/1999

In tema di maltrattamento di animali, mentre l'ipotesi dell'«incrudelimento» può ragionevolmente essere ritenuta configurabile solo in presenza del dolo (poiché la crudeltà consiste in un comportamento umano cosciente e volontario), quella della detenzione degli animali «in condizioni incompatibile con la loro natura», pure prevista dall'art. 727 c.p., può essere configurata anche a titolo di colpa, conformemente al principio generale vigente in materia di contravvenzioni, secondo cui per tali reati si risponde, di regola, indifferentemente, per dolo o per colpa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la responsabilità, a titolo di colpa, di un soggetto il quale, in giornata estiva, aveva lasciato il proprio cane, per circa mezz'ora, chiuso a bordo di un'autovettura, sia pure parcheggiata in zona al momento ombrata e con i finestrini non completamente chiusi; precauzioni, queste, le quali non avevano però impedito che l'animale morisse per insufficienza cardiorespiratoria determinata dall'eccessivo calore).

Cass. pen. n. 9668/1999

In tema di maltrattamento di animali, l'incrudelimento presuppone concettualmente l'assenza di giustificato motivo da parte dell'agente: la crudeltà è di per sé caratterizzata dall'assenza di un motivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto o futile. Rientrano, quindi, nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di crudeltà intesa come espressione di particolare compiacimento o di insensibilità.

Cass. pen. n. 8512/1999

L'utilizzo di buoi per una corsa di carri trainati dagli stessi, e stimolati con pungoli ed aste vietati, integra gli estremi del reato di cui all'art. 727 c.p. (La Corte ha in tale ipotesi ravvisato l'elemento soggettivo nei fini esclusivamente ludici del fatto).

Cass. pen. n. 8890/1999

La L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) non esaurisce la tutela della fauna in quanto i limiti alle pratiche venatorie sono posti anche dall'art. 727 c.p., che modificato della L. 22 novembre 1993, n. 473, ha ampliato notevolmente la sfera di tutela degli animali attraverso il divieto di condotte atte a procurare a questi ultimi strazio, sevizie o comunque detenzioni incompatibili con la loro natura. Ne consegue che le pratiche venatorie consentite sulla base della legge n. 157 del 1992 devono essere verificate, nella loro legittimità, anche alla luce dell'art. 727, come modificato dalla L. n. 473 del 1993. (Fattispecie in cui la S.C. — in applicazione del principio di cui in massima — ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 727 c.p., nel caso in cui un uccello sia imbracato e trattenuto con un filo che gli consenta di levarsi in volo e di ricadere in quanto strattonato dalla fune cui è legato, pratica consentita dalla L. n. 157 del 1992).

Cass. pen. n. 1215/1999

In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della volontaria inflizione di sofferenze, anche per insensibilità dell'agente. Comportamento questo che non necessariamente richiede un preciso scopo di infierire sull'animale. Peraltro determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il reato nell'aver tenuto legato un cane ad una catena corta e senza alcun riparo).

Cass. pen. n. 12910/1998

Integra il reato di cui all'art. 727 c.p., nella nuova formulazione introdotta con la legge 22 novembre 1993, n. 473, che tutela l'animale inteso come essere vivente, la uccisione degli animali con le tagliole ed i lacci; infatti i lacci uccidono l'animale per soffocamento e rendono estremamente difficile la liberazione, mentre le tagliole portano ad una morte per dissanguamento, sicché vengono inflitte ingiustificate sofferenze che integrano il reato in questione.

Cass. pen. n. 9556/1998

Il reato di cui all'art. 727 c.p. è configurabile quando, accolto un animale presso di sè, il soggetto non si curi più del medesimo, mantenendolo in condizioni assolutamente incompatibili con la sua natura — nella specie consentendo che zecche e pulci infestassero il corpo del cane — ovvero in stato di sostanziale abbandono, attraverso la sua denutrizione.

Cass. pen. n. 7150/1998

Lo stato di cattività nel quale vengono tenuti i volatili usati quali richiami vivi per la caccia non costituisce, per sè solo, una ipotesi di maltrattamento degli stessi, a norma dell'art. 727 c.p., essendo tale reato ravvisabile soltanto se la detenzione dei volatili sia connotata da modalità tali da comportare crudeltà, fatica eccessiva, non giustificata tortura o condizioni che danneggino lo stato di salute degli animali, compromettendone la possibilità di esplicare le funzioni biologiche essenziali, con l'eccezione del volo. (Nella specie la Corte ha escluso il reato in caso di lecita detenzione di uccelli in gabbie di misura rispondente alle regole della letteratura tecnica in materia).

Cass. pen. n. 5868/1998

La norma di cui al nuovo testo dell'art. 727 c.p., e relativa alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, non ha abrogato la disciplina sui richiami vivi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, pertanto di tali due discipline occorre rinvenire l'armonico coordinamento.

Cass. pen. n. 1353/1998

Le diverse ipotesi previste dal primo comma del nuovo testo dell'art. 727 c.p. (maltrattamento di animali) sono fattispecie ontologicamente distinte ed autonome. La conseguenza è che gli elementi materiali essenziali ad una fattispecie non possono assumersi come necessari anche per le altre ipotesi. In particolare l'elemento della sofferenza fisica, connaturato all'ipotesi di incrudelimento e sevizie, non è necessario per integrare le altre ipotesi, ed in particolare quella di detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali. Peraltro l'elemento della incompatibilità naturalistica della detenzione conferisce al reato la necessaria determinatezza, così ottemperando al principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2, Cost.

Cass. pen. n. 5584/1997

Costituisce maltrattamento la detenzione di gatti in piccole gabbie, poiché essa priva l'animale della possibilità di movimento e di espansione, se non al prezzo di sofferenza; sussiste una situazione di sofferenza ingiustificata nel caso di cani tenuti in un locale sottotetto soffocante, tenuto conto in particolare della temperatura di una sottotetto non protetto nelle ore più calde di una giornata di piena estate, buio, adibito alla raccolta di rifiuti di vario genere, sporco e maleodorante per le deiezioni ed i liquidi fisiologici non ripuliti. Infatti, sono punibili ex art. 727 c.p. non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola «incrudelire») o che destino ripugnanza, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali, ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria.

Cass. pen. n. 4703/1997

Nei confronti degli animali è consentita ogni attività che non rientri in uno dei divieti specificamente dettati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 per la «Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»; quest'ultima, però, da sola non esaurisce la tutela della fauna stessa, poiché, a seguito della successiva entrata in vigore della legge 22 novembre 1993, n. 473, di modifica dell'art. 727 c.p., la sfera di garanzia si è notevolmente ampliata attraverso l'introduzione dell'ulteriore divieto di tenere condotte che comunque possano determinare il maltrattamento dell'animale utilizzato come richiamo o della stessa preda catturata. Pertanto è configurabile il reato di cui all'art. 727 citato quando nell'esercizio della caccia siano utilizzate allodole imbracate e legate con una cordicella, alla quale venga impresso uno strattone, che le faccia sollevare in volo e, poi, ricadere bruscamente perché trattenute dal legaccio: tale comportamento integra una sevizia, poiché la sua ripetitività ossessiva viene ad incidere sull'istinto naturale dell'animale stesso, dapprima dandogli la sensazione di poter assolvere alla primaria funzione del volo ed immediatamente dopo costringendolo a ricadere dolorosamente.

Cass. pen. n. 601/1997

La norma ricavabile dal nuovo testo dell'art. 727 c.p. e relativa alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura non si trova in alcun modo in una situazione di puntuale ed inevitabile contraddizione con la norma della legge 11 febbraio 1992, n. 157 relativa all'uso degli uccelli in funzione di richiami e la sua applicazione non comporta necessariamente ed in ogni caso la disapplicazione della seconda, dal momento che è possibile una interpretazione delle due disposizioni che consenta una coerente ed armonica applicazione di entrambe. È infatti nozione elementare di teoria generale del diritto che l'abrogazione per incompatibilità (a differenza di quella espressa) intercorre tra le norme e non tra le disposizioni e che essa si verifica non già quando vi sia una generica non conformità fra nuova e vecchia disciplina, bensì soltanto quando fra le due norme vi siano una contraddizione ed un contrasto puntuali ed irresolubili, tali che l'applicazione di una norma implichi necessariamente ed indefettibilmente la disapplicazione dell'altra, il che sta a significare che è canone fondamentale di interpretazione quello secondo cui l'interprete è obbligato a compiere tutti gli sforzi ermeneutici al fine di salvare la vigenza della norma precedente, ossia è obbligato ad interpretare, fin dove è possibile, nuova e vecchia disposizione in modo tale da ricavarne norme non incompatibili e che solo quando ciò non sia possibile, ossia solo quando in nessun modo l'applicazione della nuova norma consenta anche l'applicazione della precedente, l'interprete stesso possa dichiarare l'avvenuta abrogazione della vecchia norma.

Le diverse ipotesi previste dal primo comma del nuovo testo dell'art. 727 c.p. (maltrattamento di animali) sono ipotesi distinte ed autonome, che prevedono condotte e comportamenti diversi e che vanno quindi specificamente contestate all'imputato. In particolare, l'ipotesi dell'incrudelimento verso animali è ben distinta, sia per l'elemento oggettivo che per quello soggettivo, dall'ipotesi della sottoposizione degli animali a strazi o sevizie incompatibili con la loro natura. Pertanto, qualora venga contestata una di queste ultime due ipotesi e poi l'imputato venga condannato per quella di incrudelimento verso animali, si tratta non già di una semplice diversa qualificazione giuridica del fatto, bensì della condanna per un vero e proprio fatto diverso, in lesione del diritto di difesa dell'imputato, e che deve considerarsi illegittima, ai sensi degli artt. 521 e 522 c.p.p., per violazione del principio di correlazione tra l'accusa contestata e la decisione.

Non diversamente da quanto accadeva alla stregua del precedente testo dell'art. 727 c.p., anche secondo la nuova formulazione dell'articolo, ai fini della sussistenza dell'elemento materiale dell'ipotesi di incrudelimento verso animali, sono necessari atti concreti di crudeltà, ossia l'inflizione di gravi sofferenze fisiche ad essi senza giustificato motivo. Infatti, è appunto la mancanza di motivi che distingue l'incrudelimento dalla sottoposizione a strazio o sevizie; le crudeltà, inoltre, non possono essere che fisiche. Del resto, proprio per questa ragione, il precedente testo dell'art. 727 c.p. nell'ipotesi di crudeltà verso gli animali, a differenza della loro sottoposizione ad eccessive fatiche o torture, non poneva la riserva della necessità, perché l'incrudelimento presuppone concettualmente l'assenza di qualsiasi giustificabile motivo da parte dell'agente: la crudeltà è di per sè caratterizzata dall'assenza di un motivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto o futile; inoltre è pacifico che nell'ipotesi dell'incrudelimento l'elemento soggettivo consiste nel dolo, cioè nella libera e cosciente volontarietà del fatto di incrudelire verso animali.

Cass. pen. n. 10674/1996

La condotta venatoria, anche quando sia consentita, non può comportare sofferenze per gli animali, ove si esplichi con modalità non compatibili con la loro natura e con le loro caratteristiche etologiche. Pertanto, l'uso di uccelli vivi privati delle penne timoniere costituisce pratica assolutamente illegittima, sia per violazione dell'art. 21 lett. r) legge 11 febbraio 1992, n. 157 (che espressamente esclude l'uso a fini di richiamo di uccelli «mutilati»), sia rispetto all'art. 727 c.p. perché priva l'animale di una condizione naturale di vita e di una caratteristica etologica costituita dalla possibilità reale del volo e perciò stesso comporta una grave forma di maltrattamento. Egualmente illegittimo, e anche in questo caso concorrono le due indicate ipotesi di reato, è l'uso di uccelli vivi di richiamo non «legati per le ali», ma con le zampe in modo da bloccare non solo il volo, ma addirittura tutto il corpo, con un legame rigido ad un filo di ferro e conseguente caduta a testa in giù per ogni tentativo, pur impossibile, di volo.

Cass. pen. n. 10673/1996

In tema di maltrattamento di animali, l'art. 4 della legge sulla caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157) prevede espressamente l'esercizio venatorio con l'uso di richiami vivi, ma esso deve ritenersi lecito sempre che non costituisca, a mente dell'art. 727 c.p. — come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473 — ipotesi di crudeltà, fatica eccessiva, ingiustificata tortura o non determini condizioni per l'animale incompatibili con la propria natura, tenuto conto anche delle sue caratteristiche etologiche. I comportamenti vietati, indicati nell'art. 21 lett. r) citata legge n. 157 del 1992, hanno, dunque, carattere esemplificativo e non esauriscono le condotte illecite integranti gli estremi del reato previsto dall'art. 727 c.p.

Cass. pen. n. 11962/1995

Un comportamento venatorio consentito dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157 non può integrare gli estremi del reato di maltrattamento di animali di cui all'art. 727 c.p., anche se è idoneo a cagionare sofferenze agli stessi, poiché il fatto è scriminato a norma dell'art. 51 c.p., purché le concrete modalità di attuazione della pratica non sottopongano l'animale ad un aggravamento di sofferenze non giustificate dalle esigenze della caccia. (Nella fattispecie la Cassazione ha ritenuto che configuri una pratica venatoria consentita dall'art. 21 della legge sulla caccia l'utilizzo come richiamo di uccelli legati con imbracatura attorno al capo, sia in quanto non espressamente vietata, sia in quanto meno dolorosa rispetto a quella, di legare l'animale per le ali, per la quale è stato fissato il divieto.

Cass. pen. n. 6903/1995

In tema di maltrattamento di animali (art. 727 c.p.), l'art. 4 della L. 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeotermica e per il prelievo venatorio) prevede espressamente l'esercizio venatorio con l'uso di richiami vivi, sempre che questo non costituisca ipotesi di crudeltà, eccessiva fatica o ingiustificata tortura. Dopo l'entrata in vigore della L. 22 novembre 1993, n. 473, che ha modificato l'art. 727 c.p., l'uso di richiami vivi è vietato anche quando è incompatibile con la natura dell'animale, a prescindere dalla specifica sofferenza causata. Pertanto, l'uso di gabbie per i richiami, ampiamente permesso nel vigore della pregressa disciplina, è ora consentito solo nelle ipotesi residuali, da valutare in concreto, di compatibilità con la natura dell'animale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto integrata la contravvenzione ex art. 727 c.p., poiché dieci volatili, quali richiami per la caccia, erano stati tenuti in minuscole gabbie, incompatibili con la loro natura.).

Cass. pen. n. 408/1995

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al nuovo testo dell'art. 727 c.p., la cui fattispecie, pur caratterizzata da forma aperta, per la ragione che indica il risultato e non le specifiche modalità del comportamento, e pur al tempo stesso racchiudendo elementi normativi extragiuridici, per il fatto che presuppone il concetto «natura dell'animale», tuttavia mantiene il livello di determinatezza che la legge penale richiede in quanto, contenendo una descrizione intellegibile della condotta riprovevole e fornendo all'interprete un parametro valutativo, costituito, per le specie più note, dal patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, dal dato delle acquisizioni delle scienze naturali, consente la sussunzione del caso concreto al modello astratto.

Cass. pen. n. 12576/1994

I limiti posti alla causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, ed in particolare di quello di proprietà, ed all'utilizzazione degli offendicola concernono anche gli animali. L'esigenza di un bilanciamento di interessi che deriva dall'esercizio di un diritto, essendo lo stesso limitato dalla compresenza di altri, aventi eguale o differente forza, comporta di ritenere lecito l'uso degli offendicola nei limiti in cui i medesimi appaiono necessari per la difesa di quel diritto e solo qualora non vi sia la possibilità di utilizzare altri mezzi meno o per nulla dannosi, intendendo la pericolosità di questi strumenti nel senso di essere capaci di attentare gli interessi protetti dalla norma incriminatrice con un differente grado, onde occorre scegliere sempre quello che è capace di produrre un danno minore. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza che aveva dichiarato l'imputata non punibile ex art. 51 c.p. dal reato di maltrattamento di animali, la S.C. ha osservato che vi erano altre azioni [uso di cordicelle idonee al soffocamento di gatti] alternative, non crudeli ed, addirittura, più adatte allo scopo [rete metallica, uso di sostanze, come la candeggina, atte ad allontanare i gatti] e che la proporzione tra bene difeso e quello aggredito deve essere valutata anche con riferimento agli strumenti utilizzabili ed alla loro pericolosità nonché agli interessi protetti, sicché anche sotto questo profilo sussisteva la violazione dell'art. 51 c.p. tanto più che la stessa predisposizione delle cordicelle, con le quali era stato soffocato il gatto della parte offesa, poteva essere, in astratto, pericolosa per i bambini e, quindi, per gli esseri umani).

Cass. pen. n. 1208/1994

L'art. 727 c.p. tutela l'animale, come essere vivente, da tutte quelle attività dell'uomo, che possano comportare l'inflizione di un dolore, che superi la normale soglia di tollerabilità. Rientrano nella fattispecie tutte quelle condotte, che siano manifestazione di tortura o di sottoposizione a fatica — qualora le sofferenze inflitte siano non indispensabili ovvero superiori a quelle ordinariamente praticabili — o che comunque si rivelino espressione di crudeltà, intesa nel senso di particolare compiacimento o di insensibilità. Ne deriva che, se per necessità debba essere data la morte ad un animale, il mezzo da usare deve essere scelto tra quelli più idonei ad evitare inutili patimenti e a non ingenerare ripugnanza. Non presenta tale carattere l'uccisione, realizzata con uno o più colpi di badile, sia perché siffatto metodo rivela totale carenza di comprensione verso le bestie, sia perché determina ripulsa nell'uomo, che vi assiste.

Cass. pen. n. 6122/1990

La Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, firmata a Bonn il 12 luglio 1973, ratificata anche dall'Italia, contiene dei principi che devono trovare applicazione anche nei trasporti nazionali: l'obbligo di assicurare agli animali «sufficiente spazio», art. 6; l'obbligo di garantire «acque e alimentazione» durante il trasporto, art. 6, punto 4; l'obbligo di evitare «promiscuità tra animali» nel trasporto, art. 7; l'obbligo di utilizzare «mezzi adeguati», art. 9; l'obbligo di impedire «deiezioni sugli animali posti ai livelli inferiori» nel caso di sovrapposizione di strutture, art. 39.

Sono punibili ex art. 727 c.p. non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola «incrudelire») — o che destino ripugnanza — ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria.

Cass. pen. n. 3565/1987

La norma contenuta nell'art. 727 c.p. (maltrattamenti di animali) non punisce l'uccisione di animali, ma l'incrudelimento e le torture non necessarie usate verso di essi, e quindi, in caso di morte, la sua provocazione mediante gravi sofferenze fisiche, in modo che ne scaturisca offesa al sentimento comune di pietà verso gli animali e ripugnanza per gli atti compiuti. (Nella specie è stato ritenuto non sussistente la violazione dell'interesse protetto dalla norma, in quanto si trattava di uccisione di un cane ad opera di un altro cane sfuggito all'attenzione di chi lo custodiva, fatto tipico di responsabilità civile ex art. 2052 c.c., che prevede espressamente il danno cagionato dall'animale custodito dal proprietario o smarrito).

Cass. pen. n. 11281/1986

Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti di animali, la «necessità», richiesta perché sia lecito sottoporre gli animali a fatiche eccessive o a tortura, deve essere intesa come necessità non assoluta ma relativa, cioè determinata anche da bisogni sociali o da pratiche, generalmente adottate, di una determinata industria, di un mestiere o di uno sport, quando il fatto non sia espressamente vietato da una norma giuridica speciale o non ecceda dal consentito.

In tema di maltrattamenti di animali, fatica eccessiva è quella che non può essere sopportata da un determinato animale senza notevoli sofferenze fisiche; tortura è invece quella che richiede l'impiego di un mezzo produttivo di gravissimo patimento fisico.

Cass. pen. n. 8996/1986

Nell'ipotesi di giudizio per maltrattamenti di animali, è legittima la costituzione di parte civile dell'«Unione amici del cane e del gatto», in persona del suo presidente. A detto ente è infatti riconosciuto l'interesse alla tutela di beni che le norme penali proteggono. Ne deriva pertanto che ad esso spetta la legittimazione a far valere l'eventuale danno prodotto dalla lesione di detti interessi.

Cass. pen. n. 9730/1983

Ai fini della sussistenza dell'elemento materiale del reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 727, primo comma, c.p., sono necessari atti concreti di crudeltà, e cioè una determinata azione che infligga all'animale una grave sofferenza fisica.

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