(massima n. 1)
Non integra il reato di cui all'art. 727 c.p. (maltrattamento di animali), neppure sotto la forma dell'abbandono, la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero per cani sul falso presupposto che l'animale non sia il proprio, ma abbia origine randagia, atteso che gli animali ricoverati presso le strutture comunali non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, e che agli stessi nell'attesa della cessione a privati vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia.