(massima n. 1)
Il delitto di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura di cui all'art. 727, comma secondo, c.p., ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia nel momento in cui l'autore del reato tiene gli animali nella condizione vietata e cessa nel momento in cui rimuove detta condizione o ne perde la disponibilitą, anche per effetto del sequestro disposto dall'autoritą giudiziaria.