(massima n. 1)
Configurano il reato di maltrattamenti di animali, anche nella formulazione novellata di cui all'art. 727 c.p., non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietą e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltą ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilitą dell'animale, producendo un dolore. (Nella specie il maltrattamento era consistito nella detenzione, all'interno di un canile, di animali obbligati in recinti e gabbie carenti dei requisiti previsti dalla legge ed in condizioni igieniche disastrose).