(massima n. 1)
La condotta venatoria, anche quando sia consentita, non può comportare sofferenze per gli animali, ove si esplichi con modalità non compatibili con la loro natura e con le loro caratteristiche etologiche. Pertanto, l'uso di uccelli vivi privati delle penne timoniere costituisce pratica assolutamente illegittima, sia per violazione dell'art. 21 lett. r) legge 11 febbraio 1992, n. 157 (che espressamente esclude l'uso a fini di richiamo di uccelli «mutilati»), sia rispetto all'art. 727 c.p. perché priva l'animale di una condizione naturale di vita e di una caratteristica etologica costituita dalla possibilità reale del volo e perciò stesso comporta una grave forma di maltrattamento. Egualmente illegittimo, e anche in questo caso concorrono le due indicate ipotesi di reato, è l'uso di uccelli vivi di richiamo non «legati per le ali», ma con le zampe in modo da bloccare non solo il volo, ma addirittura tutto il corpo, con un legame rigido ad un filo di ferro e conseguente caduta a testa in giù per ogni tentativo, pur impossibile, di volo.