(massima n. 1)
Integra la contravvenzione di abbandono di animali (art. 727, comma primo, c.p.) non solo la condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione verso quest'ultimo, dovendosi includere nella nozione di "abbandono" anche comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia nell'immediata ricerca nell'animale. (In motivazione la Corte, in una fattispecie relativa allo smarrimento di un cane non denunciato dal proprietario che si era disinteressato dell'animale non preoccupandosi di ricercarlo, ha escluso che il reato in esame possa essere commesso solo in forma dolosa).