(massima n. 2)
In tema di reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, previsto dall'art. 727, comma secondo, cod. pen., la grave sofferenza dell'animale, elemento oggettivo della fattispecie, deve essere desunta dalle modalità della custodia che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell'animale in situazione di benessere, poiché sebbene in assenza di sevizie vere e proprie anche le sole condizioni dell'ambiente di detenzione possono essere fonte di gravi sofferenze per l'animale quando sono incompatibili con la sua natura.