(massima n. 1)
Costituisce incrudelimento senza necessitą nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo al reato di cui all'art. 727 c.p., ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela, non altrimenti realizzabile, di valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l'art. 54 c.p., rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunitą di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento.