(massima n. 1)
In tema di maltrattamenti di animali, seppure la ratio dell'incriminazione di cui all'art. 727 c.p. č l'esigenza di tutelare il sentimento di comune pietā verso gli animali e di promuovere l'educazione civile, la qualifica di persona offesa dal reato compete al proprietario dell'animale che abbia subito sevizie da parte di altri, anche se non abbia assistito personalmente alla commissione del fatto, avendo egli ricevuto un danno morale per il vincolo di affetto che lo lega all'animale. (Fattispecie in cui si č ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile nel procedimento penale).