(massima n. 1)
In tema di maltrattamento di animali (art. 727 c.p.), l'art. 4 della L. 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeotermica e per il prelievo venatorio) prevede espressamente l'esercizio venatorio con l'uso di richiami vivi, sempre che questo non costituisca ipotesi di crudeltà, eccessiva fatica o ingiustificata tortura. Dopo l'entrata in vigore della L. 22 novembre 1993, n. 473, che ha modificato l'art. 727 c.p., l'uso di richiami vivi è vietato anche quando è incompatibile con la natura dell'animale, a prescindere dalla specifica sofferenza causata. Pertanto, l'uso di gabbie per i richiami, ampiamente permesso nel vigore della pregressa disciplina, è ora consentito solo nelle ipotesi residuali, da valutare in concreto, di compatibilità con la natura dell'animale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto integrata la contravvenzione ex art. 727 c.p., poiché dieci volatili, quali richiami per la caccia, erano stati tenuti in minuscole gabbie, incompatibili con la loro natura.).