(massima n. 1)
Non integra il reato di maltrattamento di animali, bensģ quello di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze, previsto dall'art. 727, comma secondo, cod. pen., la detenzione di volatili in condizioni di privazione di cibo, acqua e luce. (Fattispecie relativa alla custodia di uccelli in sacchetti di stoffa, appesi per ore ad un bastone ed a contatto con i loro escrementi).