(massima n. 1)
Lo stato di cattivitą nel quale vengono tenuti i volatili usati quali richiami vivi per la caccia non costituisce, per sč solo, una ipotesi di maltrattamento degli stessi, a norma dell'art. 727 c.p., essendo tale reato ravvisabile soltanto se la detenzione dei volatili sia connotata da modalitą tali da comportare crudeltą, fatica eccessiva, non giustificata tortura o condizioni che danneggino lo stato di salute degli animali, compromettendone la possibilitą di esplicare le funzioni biologiche essenziali, con l'eccezione del volo. (Nella specie la Corte ha escluso il reato in caso di lecita detenzione di uccelli in gabbie di misura rispondente alle regole della letteratura tecnica in materia).