Il
foro per le cause elencate nella presente norma viene definito
esclusivo (è esclusa ogni possibilità di far ricorso ad altro foro concorrente) e
derogabile (qualora sussista la concorde volontà delle parti ex
art. 28 del c.p.c.).
Trattandosi di un caso di competenza territoriale derogabile, l’eventuale
eccezione di incompetenza sollevata per violazione della norma in esame, è ascrivibile alla categoria delle eccezioni in senso proprio, che il
convenuto deve sollevare, a pena di
decadenza, nella
comparsa di risposta, secondo il disposto dell’
art. 38 del c.p.c..
Per ciascuno dei tipi di cause qui previsti, giudice territorialmente competente è quello del
luogo di apertura della successione, ossia, ex
art. 456 del c.c., quello dell’ultimo
domicilio del defunto.
Secondo la tesi preferibile, sia in dottrina che in giurisprudenza, per
ultimo domicilio del defunto deve intendersi il luogo ove il defunto ha concentrato la generalità dei suoi interessi materiali, economici, sociali, morali e familiari (Cass. n. 7750/1999; Cass. n. 8371/1987); tale concetto è indipendente dalla
dimora o dalla presenza effettiva del soggetto in quel luogo, coincidendo piuttosto con il luogo che la persona ha scelto quale centro delle proprie relazioni ed interessi (così Cass. n. 2875/1996).
Passando adesso ad analizzare nel dettaglio le singole tipologie di cause, può osservarsi quanto segue:
Cause di petizione di eredità: in tale categoria devono farsi rientrare anche quelle volte all'accertamento della qualità di erede.
Cause di divisione di eredità: vanno ricomprese tra queste anche quelle che abbiano ad oggetto una sola quota dell'
asse ereditario.
Cause tra coeredi: sono quelle che dipendono necessariamente, e non occasionalmente, dalla qualifica di erede; secondo la giurisprudenza vi rientra ogni causa per la quale la legittimazione attiva o passiva delle parti deve farsi discendere necessariamente dalla qualità di erede
Cause relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall’erede: secondo la dottrina maggioritaria appartengono all'ambito applicativo di tale tipologia di cause tutte le azioni personali relative a crediti, mobiliari od immobiliari, mentre ne resterebbero escluse le azioni reali e quelle relative a legati dovuti da soggetti che non hanno la qualità di erede.
Cause contro l’esecutore testamentario: costituisce opinione incontestata quella secondo cui l'art. 22 c.p.c. opera con riguardo alle azioni che interessano l’esecutore nella posizione di
convenuto.
Il secondo comma della norma si occupa delle
cause relative ad una successione aperta all’estero.
Intanto occorre precisare che le regole qui dettate riguardano la
competenza e non la
giurisdizione, il che comporta che, se il giudice italiano, in relazione ad una causa ereditaria, non ha giurisdizione, ai sensi e per gli effetti dell'
art. 50 del D.I.P. Legge in materia di diritto internazionale privato e processuale), la causa medesima sarà necessariamente sottratta dalla delibazione di merito da parte del giudice nazionale.
Accertata la giurisdizione del giudice italiano, le cause previste da quest’ultimo comma vanno proposte davanti al giudice italiano del luogo ove è ubicata la maggior parte dei beni del defunto.
Ci si è posto il dubbio se quando si parla di beni debbano intendersi solo i
beni immobili, ovvero vi si debba ricomprendere anche la categoria dei
beni mobili.
In ogni caso, ai fini della determinazione della “
maggior parte” dei beni del defunto, vanno adottati i criteri stabiliti dall'
art. 14 del c.p.c. e dall'
art. 15 del c.p.c., dettati in tema di competenza per valore dei mobili ed immobili.
Qualora, poi, non si rinvengano beni ubicati sul territorio nazionale, non si potrà fare altro che ricorrere al criterio generale previsto dall'
art. 18 del c.p.c., che individua quale giudice territorialmente competente quello del luogo di residenza del convenuto o dei convenuti (se la residenza è sconosciuta, la competenza
ratione loci si individuerà con riferimento al domicilio od alla dimora del convenuto).
Infine, secondo una tesi dottrinale, se il convenuto non ha né residenza, né domicilio, né dimora nel territorio nazionale, o se la dimora è sconosciuta, la competenza territoriale potrà individuarsi con riferimento al giudice del luogo in cui risiede l'attore.