(massima n. 1)
Il foro esclusivo previsto dall'art. 22 c.p.c., che per le cause ereditarie individua la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, č derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate dall'art. 28 c.p.c.; ne consegue che, venuta meno, per espressa rinuncia, l'eccezione di incompetenza del giudice adito, questi non ha pił il potere-dovere di individuare il giudice competente. (Regola competenza).