(massima n. 1)
La determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita (artt. 22 c.p.c. e 456 c.c.) con riferimento al luogo in cui il de cuius aveva al momento della morte l'ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione il luogo ove la persona, alla cui volontą occorre avere principalmente riguardo, concentra la generalitą dei suoi interessi sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari.