(massima n. 2)
In tema di competenza territoriale, ai fini dell'applicabilità della disciplina ex art. 22 c.p.c., che demanda alla competenza del giudice del luogo dell'apertura della successione ogni altra causa tra i coeredi, fino alla divisione, deve intendersi per causa tra coeredi quella che, non solo si riferisca ai beni caduti in successione, ma comprenda, altresì, un oggetto attinente alla qualità di erede. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che l'azione di regresso, esercitata da uno dei coeredi nei confronti dell'altro per ottenere il rimborso di una quota delle somme corrisposte all'amministratore giudiziario per la gestione di uno dei beni ereditari da dividere, rientri nella disciplina della competenza dettata dall'art. 22 c.p.c., in quanto detta azione non presuppone la qualità di erede, trattandosi di una comune azione sorta da un rapporto obbligatorio, che può instaurarsi non solo tra coeredi, ma anche tra soggetti privi di tale qualifica).