(massima n. 1)
In tema di competenza territoriale, per cause "tra coeredi" ai sensi dell'art. 22, primo comma, n. 1, c.p.c. devono intendersi non soltanto le controversie che riguardano diritti caduti in successione, ma ogni causa avente un oggetto attinente alla qualitą di erede, per la quale la legittimazione attiva o passiva delle parti discenda necessariamente da tale condizione. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilitą del "forum hereditatis" in relazione a controversia, avente ad oggetto la restituzione di spese sostenute per la manutenzione di un immobile, intrapresa da due fratelli che erano divenuti unici proprietari "pro indiviso" del bene, gią caduto in successione, soltanto a seguito di transazione intercorsa con gli altri coeredi).