(massima n. 1)
La competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, a norma dell'art. 22 c.p.c., per qualunque causa fra coeredi fino alla divisione, permane oltre il momento all'esaurimento delle operazioni divisionali previste dall'art. 713 c.c. sin quando sia cessata ogni controversia relativa all'universalitą dei rapporti giuridici facenti capo al de cujus, e pertanto non č esclusa dalla circostanza che il testatore con l'attribuzione di beni singoli ex art. 734 primo comma c.c. prevenga il formarsi della comunione ereditaria. Ne consegue che competente a conoscere della domanda di rimborso della metą dell'imposta di successione, proposta da un coerede nei confronti di altro coerede, č il giudice del luogo in cui la successione si č aperta, radicandosi la competenza di detto giudice in relazione ad ogni causa nella quale la legittimazione attiva e passiva discenda necessariamente e non occasionalmente dalla qualitą di erede e che abbia un oggetto attinente a tale qualitą.