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Articolo 7 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

Dispositivo dell'art. 7 Codice della strada

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

  1. a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
  2. b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
  3. c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
  4. d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:
  5. 1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
  6. 2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;
  7. 3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»;
  8. 4) dei veicoli elettrici;
  9. 5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
  10. 6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
  11. 7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite;
  12. e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
  13. f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane];
  14. g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
  15. h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
  16. i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana;
  17. i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata 'doppio senso ciclabile' ed è individuata mediante apposita segnaletica;
  18. i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m(1)(2).

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi(3).

9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida(4).

9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti(8).

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

11-bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis(5).

12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 678 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI(6).

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332(7).

15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 26 a € 102 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.

15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II(7).

Note

(1) Le lettere i-bis) e i-ter) sono state inserite dall'art. 49 comma 5-ter lettera c) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lettera 0a), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.
(4) Comma inserito così dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145
(5) Il comma 11-bis è stato inserito dall'art. 49 comma 5-ter lettera c) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
(6) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010, n.120.
(7) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
(8) Il comma 9-ter è stato introdotto dall'art. 9, comma 1, lettera b) del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

Massime relative all'art. 7 Codice della strada

Cass. pen. n. 47886/2011

L’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 7, comma quindicesimo-bis, c.d.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall'art. 650 c.p., stante l’operatività del principio di specialità di cui all’art. 9 della L. n. 689 del 1981. (Annulla senza rinvio, Trib. Salerno, 2-7-2010) .

Cass. civ. n. 20308/2011

In tema di sanzioni amministrative connesse alla sosta dei veicoli, l’art. 157, comma 6, del codice della strada, prevede due distinte condotte, entrambe sottoposte alla medesima sanzione di cui al comma 8, e cioè quella di porre in sosta l’autoveicolo senza segnalazione dell’orario di inizio della stessa, laddove essa è consentita per un tempo limitato, e quella di non attivare il dispositivo di controllo della sosta (espressione nella quale va ricompresa la scheda o il tagliando rilasciato nel caso dei parcheggi a pagamento), nei casi in cui esso è espressamente previsto. Ben diversa è, invece, la condotta sanzionata dal comma 15 dell'art. 7, del medesimo codice, che riguarda la violazione del divieto di sosta che si prolunghi oltre le 24 ore, prevedendo, in tale evenienza, una sanzione aggiuntiva per ciascun giorno di protrazione dell’infrazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato il verbale di accertamento, per violazione del comma 6 dell'art. 157, relativo ad un'autovettura parcheggiata in un’area di sosta senza adempiere al prescritto obbligo di pagamento, sul presupposto che tale condotta fosse punibile ex art. 7, comma 15).

Cass. civ. n. 14319/2011

L'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f), del d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 c.c.), perché l'esclusione attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. (senza che sia necessaria l'approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c., non potendo presumersene la vessatorietà), e l'univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l'obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all'organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta.

Cass. civ. n. 13730/2010

L’ordinanza del sindaco con cui vengono disposti, ai sensi dell’art. 7, comma 1, cod. strada, divieti di circolazione in alcune zone della città, ai fini di prevenzione dell'inquinamento atmosferico (nella specie, chiusura domenicale al traffico del centro storico), è un atto amministrativo che, dovendo essere preceduto dalle forme di pubblicazione proprie di tali atti e seguito da adeguata pubblicità informativa, può essere portato a conoscenza degli utenti delle strade, oltre che mediante l’affissione all’albo comunale, anche attraverso la pubblicità con mezzi di comunicazione di massa (ad es. la stampa o altri analoghi mezzi di comunicazione) e l’installazione di segnali stradali, essendo peraltro sufficiente che questi ultimi siano posizionati sulle strade di accesso alla zona in cui la circolazione è interdetta e non occorrendo che siano collocati in ogni singola strada, posta all’interno del perimetro urbano compreso nel divieto.

Cass. civ. n. 6169/2009

L’istituzione da parte dei comuni, previa deliberazione della giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, primo comma, lettera f), del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo di custodia dei veicoli in esse parcheggiati, per espressa previsione di legge, né tale obbligo può sorgere dalle modalità concrete di organizzazione della sosta (quali ad esempio l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, o dispositivi di controllo); pertanto, la sosta di un veicolo in tali aree dà luogo ad un contratto di deposito atipico, dal quale non sorge la responsabilità del depositario in caso di furto del mezzo trovando l’assenza di un obbligo di custodia la sua fonte direttamente nella legge e non in una clausola contrattuale limitatrice di responsabilità, il regolamento con espressa avvertenza che il gestore dell’area di parcheggio non risponde del furto del veicolo e di quanto in esso contenuto, non necessita di approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c.

Cass. civ. n. 5629/2009

Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con riguardo alle domande di condanna alla rimozione di un apparecchio distributore di biglietti per la sosta regolamentata di autovetture (cd. parcometro) e di risarcimento del danno, asseritamente derivato al privato dall’installazione dell’apparecchio su strada pubblica prospiciente la propria abitazione, proposte contro il comune che abbia provveduto all’installazione, in quanto ricorrono sia il presupposto oggettivo del nesso tra l’atto della P.A. e l’uso del territorio, attesa la collocazione dei parcometri nell’ambito di un complesso procedimento amministrativo di pianificazione urbanistica del traffico (ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), sia il presupposto soggettivo, consistente nell’instaurazione della controversia contro il comune medesimo.

Cass. civ. n. 1957/2009

In caso di parcheggio di un automezzo in un'area recintata a ciò predisposta e gestita da una società, va esclusa l'applicabilità della norma di cui all'art. 7, comma 1 lett. f), del d.lgs. n. 285 del 1992, che si riferisce alla destinazione di zone cittadine a parcheggio con dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento, vertendosi, invece, in tema di contratto atipico di parcheggio per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito. Peraltro, per la sussistenza dell'obbligo di custodia, non è necessario l'affidamento del veicolo ad una persona fisica, poiché la consegna può realizzarsi attraverso l'immissione dello stesso nella predetta area, previo perfezionamento del contratto mediante l'introduzione di monete nell'apposito meccanismo, ben potendo l'obbligo di custodia prescindere dalla presenza di persone addette specificamente a ricevere quella consegna e ad effettuare la connessa sorveglianza, bastando in proposito diverse ed equipollenti modalità, quali l'adozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli dal parcheggio mediante schede magnetizzate. Ne consegue la responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo, senza che essa possa essere esclusa dall'avviso affisso prima dell'ingresso nell'area del parcheggio, con cui il gestore rappresenti di non rispondere del furto totale o parziale delle auto, poiché essa rappresenta una clausola di esclusione della responsabilità di carattere vessatorio e, pertanto, inefficace se non approvata specificamente per iscritto, dovendosi qualificare la medesima come condizione generale di contratto, nel mentre il predetto avviso, può, piuttosto, ritenersi assimilabile ad un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cod. civ.

Cass. civ. n. 719/2008

In tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 610 del 1996 e nell’art. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al D.P.R. n. 495 del 1992, il cosiddetto "contrassegno invalidi", che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada disabile che circolava nella zona a traffico limitato di Roma esponendo un contrassegno rilasciato dal Comune di Milano).

Cass. civ. n. 21432/2006

Non risponde alla finalità di regolamentare la circolazione stradale degli autoveicoli, onde evitare gli intralci alla circolazione mediante l’eventuale imposizione del divieto di fermata degli stessi in una determinata strada o zona (come consentito dagli artt. 6 e 7 del codice della strada), l’ordinanza sindacale con la quale si vieta la fermata dei veicoli su tutto il territorio comunale se effettuata al fine di contrattare prestazioni sessuali a pagamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenendo la predetta ordinanza viziata da eccesso di potere, la disapplicava annullando l’ordinanza ingiunzione irrogata per violazione dell’ordinanza stessa).

Cass. civ. n. 14736/2006

In tema di violazioni al codice della strada, l’irrogazione, da parte del Comune, di una sanzione amministrativa in caso di parcheggio dell’autovettura senza esposizione del tagliando comprovante il prescritto pagamento non è preclusa dal fatto che il parcheggio sia gestito in concessione da un privato e che per il mancato pagamento del «posteggio» sia prevista dal concessionario una specifica «penale», la quale attiene esclusivamente al rapporto privatistico fra utente e concessionario e non costituisce una alternativa al potere sanzionatorio dell’ente pubblico.

Cass. civ. n. 9287/2006

In tema di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento al divieto di sosta, il potere dell’ausiliario dipendente della società concessionaria del parcheggio a pagamento, concesso dai comuni ai sensi dell’articolo 17, comma 132, della legge 15-5-1997 n. 127, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso (e cioè il mancato pagamento della tariffa o il pagamento inferiore, l’intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi, ecc.), ma è esteso anche alla «prevenzione» ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona ad oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita. Ne consegue che ogni infrazione alle norme sulla sosta in dette zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della società concessionaria essendo quest’ultima direttamente interessata, nell’ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa stabilita. (Nella specie era stata proposta opposizione nei confronti del comune avverso i verbali di accertamento del divieto di sosta in area vietata; e il giudice di pace aveva accolto la opposizione perché, tra l’altro, i predetti verbali dovevano considerarsi nulli in quanto redatti dagli ausiliari dell’azienda concessionaria dei parcheggi a pagamento, il cui potere di accertamento doveva ritenersi limitato al controllo della sosta solo relativamente ai posti gestiti dall’ente da cui dipendono; sulla base dell’enunciato principio la S.C. ha accolto il ricorso del comune e cassato con rinvio la sentenza impugnata).

Cass. civ. n. 3029/2006

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, l’impossibilità materiale della contestazione immediata, dichiarata nel verbale di accertamento della violazione del divieto di sosta, non può non essere collegata alla natura dell’infrazione, e cioè alla sosta dell’autoveicolo in luogo vietato, che comporta, di regola, l’assenza del trasgressore al momento dell’accertamento dell’infrazione e, quindi, la ricorrenza dell’ipotesi di materiale impossibilità della contestazione prevista dall’art. 384, lett. f), Reg. cod. strada, conseguendone la legittimità del verbale contenente la sola dichiarazione dell’impossibilità materiale della contestazione immediata, senza l’espresso riferimento all’assenza del trasgressore.

Cass. civ. n. 2817/2006

L'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel prevedere che l'art. 17, commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127 s'interpreta nel senso che il conferimento ai cosiddetti «ausiliari del traffico» delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni del codice della strada comprende anche i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, non ha introdotto in materia sostanziali innovazioni, tali da consentire di escludere che tale disposizione abbia effettivamente carattere d'interpretazione autentica, e quindi efficacia retroattiva; pertanto, anche in riferimento al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, l'eventuale collaborazione prestata in sede di rilevazione e segnalazione dell'infrazione dei predetti soggetti, non investiti di funzioni di polizia, non rende illegittimo l'accertamento contestato al trasgressore dai vigili urbani.

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la nullità derivante dall’avvenuta notificazione del verbale di accertamento mediante raccomandata spedita dai dipendenti della ditta appaltatrice del servizio, anziché dall’ufficiale giudiziario nelle forme prescritte dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, non può essere pronunciata qualora, essendo stato proposto tempestivamente ricorso al prefetto, debba ritenersi che l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, consistente nel rendere edotto l’interessato del verbale elevato nei suoi confronti e nel porlo in grado di difendersi.

Cass. civ. n. 8939/2005

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’art. 7, comma primo, secondo il quale nei centri abitati i comuni possono con ordinanza del sindaco limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione dagli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale (lettera b), consente (lettera a), in forza del richiamo al precedente art. 6, comma quarto) all’ente proprietario della strada di stabilire con ordinanza «obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada», obblighi e limitazioni tra i quali agevolmente si colloca il dovere di esporre il permesso (nella specie, imposto dal regolamento del Comune di Lucca), strumentale alla disciplina della circolazione, che, in quanto limitata, impegna chi ne sia autorizzato a consentire il controllo anche in sua assenza (nel caso in esame il ricorrente deduceva di essere stato autorizzato a sostare nell’area pedonale, lamentando l’illegittimità del regolamento comunale, secondo il quale la mancata esposizione del permesso equivale alla sua assenza).

Cass. civ. n. 12367/2001

Le società per azioni costituite dai Comuni e dalle Province a norma dell’art. 22, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 sull’ordinamento delle autonomie locali per la gestione di pubblici servizi operano come persone giuridiche private, senza che, tuttavia, il regime privatistico del soggetto impedisca che lo stesso rivesta la qualifica di agente contabile, come tale soggetto al giudizio di conto, posto che l’indicata figura è assolutamente indipendente dalla natura, pubblica o privata, del soggetto e dal titolo giuridico in forza del quale la gestione viene svolta, essendo elemento necessario, ma nel contempo sufficiente, che, in relazione al maneggio del denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, a seguito del quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all’ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile. Ne consegue che assume la veste di agente contabile, con le conseguenze di legge in punto di sottoposizione alla giurisdizione contabile, la società per azioni titolare della gestione dei proventi della sosta a pagamento dei veicoli ad essa affidata da un Comune.

Cass. civ. n. 11278/2001

L’art. 7 del Codice della Strada conferisce al Sindaco il potere di adottare con ordinanza «i provvedimenti indicati nell’art. 6, comma quarto», con i quali egli può (lett.b) «stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti».

Cass. civ. n. 8027/1999

In relazione ad un’area destinata, ex art. 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, a parcheggio non custodito, non è inconcepibile, di per sé, l’instaurarsi di un contratto di parcheggio privato (perfezionabile perciò anche ai sensi dell’art. 1327 c.c.) con il soggetto cui sia stata affidata dal Comune le gestione del parcheggio medesimo ai sensi dell’art. 12 della legge23 dicembre 1992, n. 498.

Cass. civ. n. 7888/1995

Nel caso di contestazione della violazione dell’art. 4 dell’abrogato codice della strada il quale consente ai Comuni di disciplinare la circolazione nei centri abitati per aver il trasgressore sostato in zona riservata a specifici autoveicoli, l’accertamento, in sede di opposizione alla relativa ordinanza-ingiunzione, che la zona sia doganale e che il Comune non abbia competenza a disciplinare in essa la circolazione, non consente di ritenere sussistente la violazione in base alla mera rilevazione della presenza, nella zona stessa, del cartello stradale, occorrendo, al fine, l’ulteriore prova della quale è onerato l’organo che ha emesso l’ingiunzione che il cartello sia stato apposto legittimamente dall’autorità competente a disciplinare nella zona la circolazione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 7 Codice della strada

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. B. chiede
lunedì 04/03/2024
“Buongiorno, sono un disabile civile al 100% per ischemia midollare che, ho da porvi il seguente quesito! "In un parcheggio per disabili con segnaletica orizzontale indicando la carrozzina e una segnaletica verticale che indica che può parcheggiare il disabile, la Polizia e i mezzi di soccorso, creato da una Amministrazione Comunale tramite il comando della Polizia Municipale, può parcheggiare una auto della polizia o un mezzo di soccorso? Ma se io disabile non posso parcheggiare con l'apposito Pass su un parcheggio per Polizia o Soccorso, come può essere tale parcheggio per disabili anche per la Polizia o il Soccorso?, Grazie e cordiali saluti.”
Consulenza legale i 11/03/2024
Le limitazioni alla circolazione e alla sosta all'interno dei centri abitati sono disciplinate dall'art. 7 del Codice della strada, che attribuisce al Sindaco la prerogativa, tra l'altro, di riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari a determinate categorie di veicoli e di utenti.
Si tratta di poteri caratterizzati da un ampio grado di discrezionalità, come tale soggetto ad un sindacato molto limitato da parte del Giudice amministrativo, e sono esercitati tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio (T.A.R. Salerno, sez. II, 05/05/2011, n. 876).
Tra le categorie in favore delle quali possono essere riservati specifici spazi per la sosta sono compresi i veicoli degli organi di polizia stradale, vigili del fuoco e dei servizi di soccorso, disabili, donne in gravidanza, carico e scarico merci e così via.
Tuttavia, la norma in commento non prescrive che ogni spazio di parcheggio sia riservato a una sola delle categorie sopra individuate, con la conseguenza che il Comune, appunto nell'esercizio della propria discrezionalità nella materia in questione, può decidere di destinare lo spazio in maniera "multifunzionale", ossia contemporaneamente a servizio, ad esempio, di disabili e mezzi di soccorso, ossia proprio quanto accaduto nel caso di specie, stando alla fotografia trasmessa a corredo del quesito.
La risposta alla domanda è, dunque, positiva, nel senso che quel posteggio può essere utilizzato anche dagli altri soggetti, oltre ai disabili, individuati.
Vale, quindi, la regola generale secondo cui i beneficiari dello spazio sono solo quelli individuati nell'apposito cartello, che sono quindi gli unici a poterne usufruire. In sostanza, se - al di là del caso specifico, per il quale vale quanto scritto sopra - la segnaletica individua il parcheggio come riservato soltanto ai disabili, esso non potrà essere utilizzato dalla polizia stradale e dalle donne in gravidanza. Ma, appunto, non è quanto accade nel caso sottoposto a nostra analisi.


A. M. chiede
mercoledì 02/11/2022 - Lombardia
“Buongiorno, vi contatto perché da gennaio ad aprile 2022 ho ricevuto alcune decine di sanzioni per violazione dell’Art. 7, comma 14, D.Lgs. 30/04/1992 n.285 - (“Circolava nella corsia riservata ai mezzi pubblici benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto”), tutte a Milano.
Ho presentato ricorso al Giudice di Pace in quanto trasportavo una persona (mio zio) disabile dal punto di vista motorio, provvisto di pass disabili.
Fino ai primi giorni di marzo circolavo con automobili a noleggio di breve durata. In seguito ho acquistato un’auto, ma non sapevo come richiedere l’autorizzazione a circolare nelle corsie preferenziali: poi ho scoperto che si poteva richiedere online sul sito del Comune di Milano e dal 26/04 la mia targa è stata autorizzata.
Vorrei chiedervi cosa posso dire all’udienza del Giudice di Pace (che sarà fra 20 giorni) per difendermi e cosa posso chiedere (una riduzione o l’annullamento di tutte le sanzioni?): le multe sono molte, per un totale di quasi 5mila euro, tutte per la stessa identica violazione.
Vi chiedo questa consulenza precisando che:
- Fino ai primi di marzo usavo auto a noleggio a breve termine per trasportare mio zio, e in questo caso non è possibile far autorizzare la targa;
- Dai primi di marzo (quando ho acquistato l’auto) fino al 26/04 non sapevo come fare per farmi autorizzare, poi avendo scoperto che si poteva chiedere online ho chiesto e ottenuto l’autorizzazione a partire dal 26/04 (retroattivamente mi hanno detto che non si può);
- I verbali di accertamento sono tutti uguali e in molti casi sono relativi alla violazione effettuata a distanza anche di pochi minuti nella stessa giornata (ad esempio due multe per la stessa data a distanza di 10 minuti).
Vi invio via e-mail un verbale come esempio delle decine di verbali ricevuti.
Grazie,
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 09/11/2022
Alla prossima udienza davanti al giudice di pace è opportuno ricordare innanzitutto che il cosiddetto "contrassegno invalidi", che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire semplicemente esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio ed ha validità su tutto il territorio nazionale (Cassazione civile sez. II, 16 gennaio 2008, n. 719).
In secondo luogo, si consiglia di ricordare al Giudice il costante orientamento della Suprema Corte (seguito anche dai Giudici di merito) secondo cui La piena effettività del diritto alla circolazione delle persone affette da disabilità motorie non tollera limiti o obblighi non previsti dalla legge ma imposti con ordinanze degli enti locali, che finiscono per introdurre illegittimi condizionamenti a questo diritto. Non è quindi legittima l'introduzione di una sanzione sostanzialmente connessa alla mancanza di preventiva comunicazione della targa di accesso alle corsie preferenziali anziché all'uso indebito di queste ultime da parte di soggetti non autorizzati (in particolare, per quanto riguarda proprio il Comune di Milano, vedi Cassazione, civile sez. II, 27 settembre 2022, n. 28144, nonché Cassazione civile, sez. II, 03 agosto 2022, n. 24015; Tribunale Torino, sez. III, 07 settembre 2020, n. 2889).
In sostanza, il principio al quale richiamarsi è quello della piena effettività del diritto alla circolazione delle persone affette da disabilità motorie, che non tollera limiti diversi e aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge.
Ovviamente, è necessario dimostrare che il disabile fosse effettivamente a bordo del veicolo al momento dell’irrogazione della sanzione, ma nel caso di specie si nota che nel ricorso è stata già opportunamente indicata la testimonianza del proprio parente (che potrebbe essere integrata da altri mezzi di prova eventualmente disponibili).
Sulla base di quanto sopra, si consiglia quindi di chiedere l’annullamento delle sanzioni, rilevando che comunque sarà eventualmente il GdP a decidere se concedere solo una riduzione o un annullamento di alcuni verbali e non di tutti.

Nicola C. chiede
giovedì 04/02/2021 - Calabria
“si chiede di sapere se ai sensi del codice della strada una vettura della polizia può percorrere una corsia riservata di una strada urbana dove i BUS circolano in contromano rispetto al senso di marcia principale della strada; ovvero la può percorrere solo se in condizioni d'emergenza con sirena e lampeggianti ai sensi dell'art. 177 del codice e non nell'ordinarietà
Chiedo copia di giurisprudenza in merito”
Consulenza legale i 11/02/2021
La facoltà per i Comuni di istituire corsie preferenziali destinate al transito dei mezzi di trasporto pubblico locale è prevista dall’art. 7, c. 1, lettera i del Codice della strada.

La stessa norma dispone anche le sanzioni per chi transiti su tali corsie senza averne diritto, ma non contiene un elenco dettagliato degli ulteriori soggetti che possono essere autorizzati ad utilizzarle, ad eccezione dei velocipedi indicati dalla successiva lettera 1 ter (inserita nel 2020).
L’unica previsione generale in merito, che però non rileva nella fattispecie, è l’art. 11, D.P.R. n. 503/1996, ai sensi del quale è consentito transitare su tali corsie ai soggetti che siano in possesso del contrassegno invalidi.

Inoltre, l’art. 177 del Codice della Strada esenta i veicoli impegnati in servizi urgenti d'istituto dallo stretto rispetto delle norme sulla circolazione stradale, imponendo comunque di osservare le regole di prudenza e diligenza.
Tuttavia, né in merito all’art. 7, né all’art. 177, è stato possibile reperire precedenti giurisprudenziali pertinenti a quanto illustrato nel quesito, in quanto le sentenze sul tema si riferiscono prevalentemente a cause di risarcimento danni per violazioni di tipo diverso, come ad esempio il mancato rispetto dei limiti di velocità o dell’obbligo di precedenza (Cassazione civile sez. VI, 06 febbraio 2019, n. 3535; Cassazione civile, sez. II, 27 novembre 2019, n. 30986).

In ogni caso, la formulazione dell’art. 7 porta comunque a concludere che spetti al Comune il potere di regolamentare la circolazione sulle corsie preferenziali anche sotto il particolare aspetto oggetto della richiesta di parere.
Peraltro, analizzando i provvedimenti emanati dalle Amministrazioni, si nota che costituisce un elemento comune pressoché alla totalità delle ordinanze reperibili on line l’inclusione dei veicoli delle Forze dell’ordine tra i soggetti autorizzati a transitare in via ordinaria sulle corsie in questione, senza la necessità che sussistano condizioni di emergenza.

È estremamente probabile, quindi, che anche nel caso specifico il Comune abbia seguito lo stesso principio, anche se è comunque possibile consultare il testo dei relativi provvedimenti dell’Ente, al fine di dissipare definitivamente ogni dubbio.

Enrico M. chiede
lunedì 04/11/2019 - Marche
“Buongiorno,
desidererei avere un Vostro parere legale in merito alla seguente situazione che, di seguito, descrivo brevemente:

- nella città dove abito (piccolo paese di provincia di circa 5.000 abitanti) si svolge annualmente una sagra della durata di cinque giorni. Nelle giornate centrali della sagra, dal venerdi pomeriggio alla domenica pomeriggio, le vie di accesso al centro storico dove si svolge la manifestazione vengono transennate e alle persone che si presentano agli ingressi viene impedito l'accesso se non sono munite di biglietto o se non lo acquistano. Come si può comprendere tutto ciò è motivo di frequenti discussioni tra il personale addetto agli ingressi e tutti coloro che non sono interessati alla festa ma hanno necessità di accedere in centro per i motivi più disparati, ad es. perchè devono andare al lavoro o devono recarsi in negozio a fare spesa, andare in farmacia o semplicimente vogliono rientrare a casa abitando in centro.
Al di la del fatto che consentire l'accesso in centro a coloro che vi abitano potrebbe creare una disparità di trattamento con coloro che invece abitano fuori, in quanto i primi potrebbero assistere alla festa senza pagare il biglietto, chiedo se limitare o impedire libertà di movimento a chi alla festa non è interessato sia un fatto legalmente motivato ed accettabile.
Grazie.”
Consulenza legale i 07/11/2019
Le fonti normative sulle quali solitamente si fondano le ordinanze che impongono limitazioni analoghe a quelle citate nel quesito sono gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della strada, relativi alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati e non da parte degli Enti proprietari delle strade.
Infatti, la nozione di “circolazione” è molto ampia e comprende, in generale, il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 3 del Codice della strada).

In particolare, secondo l’art. 7 del Codice della strada il Comune può con ordinanza disporre in via permanente o temporanea la sospensione della circolazione o stabilire obblighi, divieti e limitazioni per tutte o alcune categorie di utenti all’interno del centro abitato.
Le giustificazioni delle ordinanze restrittive della circolazione veicolare o pedonale possono risiedere, ad esempio, nella tutela dell’incolumità pubblica, nell’esistenza di particolari esigenze di circolazione, nella prevenzione dell’inquinamento o nella tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.
Si tratta di una materia che la giurisprudenza attribuisce alla competenza dei dirigenti comunali (Consiglio di Stato, 13 luglio 2017, n. 3460), i quali dispongono di larghi poteri discrezionali nel valutare ed adottare le diverse misure possibili in base alle caratteristiche specifiche di ogni Comune oppure alla presenza di altre situazioni particolari (come possono essere i festeggiamenti per la sagra del paese o lo svolgimento di manifestazioni culturali o ricreative).

Data l’ampiezza della discrezionalità attribuita agli organi comunali e la varietà dei provvedimenti in astratto adottabili, si è posto il rilevante problema della compatibilità di tali poteri con la tutela della libertà di circolazione e movimento sancita dall’art. 16 della Costituzione e la questione è stata già affrontata dalla Corte costituzionale con la sentenza 12 marzo 1965, n.12.
Tale decisione riguardava, nello specifico, la compatibilità costituzionale delle previsioni del previgente Codice della strada che conferivano al Prefetto il potere di limitare discrezionalmente la circolazione al di fuori dei centri abitati, ma i principi in essa espressi sono ancora attuali ed applicabili, dato che le disposizioni oggi vigenti sono molto simili per contenuto e principi ispiratori.

Nella sentenza n.12/1965 si chiarisce, anzitutto, che l’uso delle strade, come l’uso di altri beni pubblici, può essere regolato anche sulla base di esigenze che, sebbene trascendano il campo della sicurezza e della sanità, attengano al buon regime della cosa pubblica, alla sua conservazione, alla disciplina che gli utenti debbono osservare, alle eventuali prestazioni che essi sono tenuti a compiere e così via.
Così, le ordinanze che limitano la circolazione di veicoli e/o pedoni, quando siano rivolte al “buon uso della strada”, non contrastano con l’art. 16 Cost., a meno che la tutela delle esigenze della circolazione sia solo un pretesto per raggiungere scopi diversi da quelli perseguiti dal Codice della strada o fini contrastanti con norme di grado ancora più elevato.

Questa linea interpretativa è stata confermata dalla sentenza della Corte costituzionale 19 luglio 1996 n.264, puntualizzando che la tipologia dei limiti imposti dalla pubblica autorità deve tenere conto dei vari interessi pubblici in gioco (come l’impatto ambientale, la situazione topografica o dei servizi pubblici ecc.) e deve essere ispirata a criteri di ragionevolezza.
Inoltre, come tutti i provvedimenti amministrativi e come previsto anche dall’art. 5 del Codice della strada le ordinanze in parola devono essere adeguatamente motivate.

Gli stessi principi fondamentali vengono seguiti anche dalla giurisprudenza amministrativa in materia, che non ritiene violato l’art. 16 Cost. quando non siano vietati l’accesso e la circolazione all’intero territorio comunale, ma solo in relazione ad aree limitate, seppur vaste, dell’abitato (da ultimo, Consiglio di Stato, 18 ottobre 2019, parere n.2637).
In conclusione, le restrizioni imposte dall’Amministrazione comunale sono ammesse, purché fornite di specifica motivazione e ragionevoli in rapporto alla situazione concreta.

Il comma 4 dell’art. 7 del Codice della strada, comunque, consente, laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, di rilasciare permessi di accesso o transito alle aree interessate per accertate necessità subordinati a speciali condizioni e cautele.
Ciò dovrebbe essere sufficiente a risolvere i problemi evidenziati nel quesito, soprattutto per chi è costretto ad accedere al centro storico anche nei giorni della sagra perché residente o per motivi di lavoro, considerato anche che si tratta di pochi giorni nell’arco di un anno.

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