Il TAR del Molise, con la sentenza n. 81 del 15 marzo 2017, si è occupato di un interessante caso di multa per divieto di sosta imposto con ordinanza comunale (art. 7 Cod. Strada).
Nel caso esaminato dal TAR, un soggetto si era rivolto al giudice amministrativo evidenziando che con un’ordinanza il Comune di Frosolone aveva disposto il divieto di sosta in una piazza, al fine di consentire lo svolgimento di alcune manifestazioni.
Nonostante tale provvedimento, molte automobili avevano sostato sulla piazza, senza, tuttavia, venire multate.
Il ricorrente invece, aveva trovato un avviso di accertata violazione sul parabrezza della propria auto, per sosta vietata nella cennata piazza”.
Poiché, dunque, nella medesima piazza altre autovetture in sosta che non erano state sanzionate, il soggetto in questione aveva presentato un’istanza di accesso agli atti, chiedendo al Comune “quante violazioni ai sensi dell’art. 7 C.d.S. (sosta in località vietata) fossero state accertate nei giorni 15 e 16 agosto a Frosolone in Piazza Cottini”.
Con un’ulteriore comunicazione, inoltre, il cittadino aveva evidenziato al Comune che “solo per la propria auto sarebbe stata elevata la contravvenzione, mentre le altre che pure sostavano nella piazza non erano state sanzionate, con conseguente discriminazione”.
Secondo il ricorrente, peraltro tale discriminazione derivava dal fatto che, il giorno prima, il ricorrente stesso aveva segnalato ai vigili che un’autovettura sostava davanti al proprio garage, facendo comminare la relativa multa: quindi, secondo il ricorrente, c’era stata un sorta di “ritorsione” da parte dei vigili.
Il Comune non rispondeva ai rilievi fatti dal cittadino, rigettando tacitamente l’istanza di accesso agli atti. Il cittadino decideva di rivolgersi al TAR, lamentando, appunto, di non aver ottenuto le informazioni richieste al Comune.
Nello specifico, il ricorrente lamentava “la violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell’attività amministrativa (articolo art. 97 Cost. della Costituzione) e la violazione degli articoli 22 e 24, co. 7, della l. n. 241/1990, ritenendo che il Comune avesse con il proprio silenzio negato l’accesso ai documenti richiesti”.
Il TAR, nel decidere sulla questione, evidenziava che “al di là della dubbia sussistenza di un obbligo dell’ente intimato a riscontrare l’istanza del ricorrente tesa ad ottenere informazioni strumentali ad un controllo sull’azione dell’ente che pare travalicare l’interesse dell’istante”, il Comune aveva fornito integrale riscontro alla richiesta di informazioni proposta dal ricorrente.
Il ricorrente, infatti, non aveva domandato di acquisire dei documenti in possesso del Comune, ma aveva genericamente richiesto che il Comune comunicasse “un dato numerico, ovvero il numero di contravvenzioni elevate”.
Di conseguenza, secondo il TAR, il ricorrente non aveva alcun interesse a proporre la domanda giudiziale e il ricorso doveva essere respinto.