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Articolo 8 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 14/12/2024]

Circolazione nelle piccole isole

Dispositivo dell'art. 8 Codice della strada

1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il presidente della regione territorialmente competente, sentita la prefettura-ufficio territoriale del Governo e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti(1).

2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 33, comma 1 della L. 25 novembre 2024, n. 177.

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