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Circolazione in Zona a Traffico Limitato: quand'è che la multa può dirsi legittima?

Circolazione in Zona a Traffico Limitato: quand'è che la multa può dirsi legittima?
Secondo il Giudice di Pace di Milano, la multa comminata per aver circolato in ZTL è legittima solo se vi sono delle fotografie dalle quali sia possibile individuare, oltre che il veicolo, anche il tempo e il luogo della contestazione.
Il Giudice di Pace di Milano, con una sentenza del 19 dicembre 2017, ha deciso una causa avente ad oggetto l’impugnazione di una multa comminata per aver illegittimamente transitato in una Zona a Traffico Limitato (ZTL), fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dal Giudice di Pace, il Comune di Milano aveva rigettato i ricorsi proposti da un soggetto avverso due multe, che gli erano state comminate, ai sensi dell’art. 7 C.d.S., per aver circolato in ZTL.

Secondo il ricorrente, in particolare, le multe risultavano illegittime in quanto i segnali che indicavano il divieto di transito in ZTL non erano sufficientemente chiari e visibili.

A detta del ricorrente, inoltre, le immagini fotografiche in possesso del Comune non provavano l’avvenuto passaggio, dal momento che le stesse ritraevano “solo una targa, su sfondo nero”.

Il Giudice di Pace di Milano riteneva, in effetti, di dover aderire alle osservazioni svolte dal multato, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Evidenziava il Giudice, infatti, che “in materia di circolazione stradale, la contestazione relativa alla violazione del divieto di circolazione in zona a traffico limitato, accertata a mezzo di appositi dispositivi posizionati ai varchi di accesso, può essere effettuata anche non immediatamente, purchè se ne documenti l’esistenza con immagini” (Cass. civ., sent. n. 8244/2017).

Precisava il Giudice di Pace, inoltre, che, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 250 del 1999, la procedura sanzionatoria per le contestazioni di questo tipo può aver luogo solamente in presenza di una violazione che sia documentata con immagini dalle quali sia possibile desumere il tempo e il luogo della contestazione, oltre che il veicolo interessato.

Poiché, dunque, nel caso di specie, dalle fotografie prodotte in corso di causa, non era possibile identificare il luogo della contestazione e il veicolo che l’aveva asseritamente commessa - “risultando visibile solo una targa su sfondo nero” - secondo il Giudice di Pace doveva ritenersi che le relative contestazioni non rispettassero la normativa vigente e che, pertanto, la multa comminata dovesse essere annullata.

Alla luce di tali considerazioni, il Giudice di Pace di Milano accoglieva il ricorso proposto dal conducente multato, annullando il verbale di contestazione impugnato.


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