(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 610 del 1996 e nellart. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al D.P.R. n. 495 del 1992, il cosiddetto "contrassegno invalidi", che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacitā di deambulazione sensibilmente ridotte anche allinterno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, č rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciō, la sua validitā non č limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma č estesa a tutto il territorio nazionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada disabile che circolava nella zona a traffico limitato di Roma esponendo un contrassegno rilasciato dal Comune di Milano).