(massima n. 1)
In relazione ad un’area destinata, ex art. 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, a parcheggio non custodito, non è inconcepibile, di per sé, l’instaurarsi di un contratto di parcheggio privato (perfezionabile perciò anche ai sensi dell’art. 1327 c.c.) con il soggetto cui sia stata affidata dal Comune le gestione del parcheggio medesimo ai sensi dell’art. 12 della legge23 dicembre 1992, n. 498.