(massima n. 1)
Lart. 7 del Codice della Strada conferisce al Sindaco il potere di adottare con ordinanza «i provvedimenti indicati nellart. 6, comma quarto», con i quali egli puņ (lett.b) «stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti».